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Ecco una piccola guida per la presentazione del ricorso tributario in commissione provinciale di primo grado o regionale di secondo grado.
Il ricorso tributario è la manifestazione di volontà del contribuente di reagire ad una pretesa dello Stato in merito a presunti debiti fiscali la cui competenza è del giudice tributario. In pratica se credete che l'atto amministrativo che vi è stato notificato dall'agenzia delle Entrate o da Equitalia o più generalmente dall'amministrazione finanziaria non sia dovuto, in tutto in in parte, e non ci riuscite mediante la presentazione di una semplice istanza o uno sgravio breve, allora vi toccherà prendere la strada del contenzioso tributario.
Innanitutto bisogna sapere che, non avverso ogni cosa è possibile presentare ricorso: per esempio non si potrà presentare un ricorso tributario contro un avviso bonario, né contro un semplice sollecito di pagamento, ma lo sarà invece contro le classiche cartelle di pagamento o esattoriali, contro gli avvisi di accertamento, i ruoli, i provvedimenti che irrogano sanzioni al contribuente, gli avvisi di liquidazione, la revoca di agevolazioni fiscali o dell'accertamento con adesione o i provvedimenti che danno il diniego alla restituzione di crediti tributari.
Ognuno di questi atti dovrà riportare all'interno le metodologie di presentazione del ricorso per cui se leggete tutte le pagine della cartella di pagamento troverete anche questo ossia dove e come presentare ricorso.
Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento il contribuente può presentare ricorso contro l'avviso di accertamento ricevuto alla commissione tributaria provinciale indicata nell'atto e chiedere, in via amministrativa, all'Agenzia delle Entrate indicata nell'atto la sospensione della riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ovvero, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Per le controversie che riguardano le maggiori imposte il cui valore complessivo non supera 20.000 euro il contribuente, in caso di mancata acquiescenza dell'atto, può presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento e attendere di essere chiamato. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 40%. Trascorsi 90 giorni senza che sia stata definita l'istanza di reclamo-mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di competenza, depositando la predetta istanza di reclamo-mediazione che, in tal caso, vale come ricorso.
Va tenuto presente che, qualora il contibuente adivenga a instaurare il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, la soccombenza a seguito della decisione della Commissione tributaria provinciale comporta, oltre al pagamento delle imposte, il pagamento delle sanzioni intere che possono arrivare fino al cento per cento delle maggiori imposte
Potete comunque sempre consultare il riferimento principale per il contenzioso che il D. Lgs 546 del 1992
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Redazione di Rete Commercialisti