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Nuovo modello F24, dal 1° Ottobre versamenti solo telematici. Ecco in quali casi

Burocrazia 

Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.

 

Quando obbligatorio il pagamento online...

L’importante novità (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorre dal 1° ottobre 2014 e prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:

  1. per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo pari a zero (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito di pari importo);
  2. per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo positivo (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito pari a euro 1.000);
  3. il saldo finale di importo superiore a 1.000 euro (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250).

I modelli F24 con un importo finale positivo a seguito di compensazione (punto 2) e quelli con un saldo finale (senza compensazione) oltre i 1.000 euro (punto 3), potranno essere presentati anche dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate con modalità di pagamento in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.

 

...e quando lo è

·         deleghe il cui saldo finale a debito è di importo uguale o inferiore a 1.000 euro: si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Ciò significa che se sono intestatario di una delega a debito di 800,00 euro, posso recarmi in Banca/Posta per liquidarla oppure trasmetterla tramite Fisconline oppure affidarmi ad un ragioniere/commercialista.

Infine, il Decreto stabilisce che l’intermediario (Professionista, società di servizi, ecc.) che utilizza il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel), può inviare la delega di versamento di un soggetto terzo mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio alla Banca di apposita autorizzazione, anche cumulativa, per poter operare in tal senso da parte dell’intestatario della delega. L’intestatario della delega, inoltre, rimane in ogni caso responsabile di ogni effetto.

Pertanto i contribuenti che fino ad oggi non hanno utilizzato i servizi di home banking offerti dalla loro banca, dovranno attivarsi quanto prima al fine di poter provvedere a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 al pagamento dei modelli F24 secondo le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 66/2014.
 
Il pagamento con il modello F24 cartaceo potrà, invece, continuare ad essere effettuato presso le banche, gli uffici postali o uno degli sportelli di Equitalia soltanto nel caso l’importo riportato nel modello stesso, senza aver fatto ricorso alla compensazione, sia pari a zero o inferiore a 1.000 euro.
 
 

Come pagare gli f24 "telematici"?

In alternativa, sarà possibile fare ricorso, come detto, ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il ventaglio degli strumenti messi a disposizione dal Fisco per la presentazione dei modelli F24 sono i seguenti: “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo.

Con i primi due strumenti il contribuente può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario, con un ordine di addebito a valere sul proprio conto corrente. In particolare:

      -   il servizio “F24 Web” consente al contribuente di compilare e trasmettere il modello senza scaricare alcun software;

      -   il servizio “F24 online”, prevede invece un software dedicato.

La strada dell’F24 cumulativo è riservata agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

Laddove decida di utilizzare F24webF24online, il contribuente dovrà compilare e trasmettere il modello di versamento dell’F24 direttamente, non essendo necessaria la presenza di un intermediario abilitato.
Di contro, nel caso in cui l’F24cumulativo potrà essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati, i quali potranno effettuare i versamenti per i loro clienti, con addebito diretto sul conto corrente di questi ultimi.
 
 

I problemi

Alla luce di quanto detto, appare quindi evidente come, sebbene la finalità perseguita con l’introduzione della disposizione in commento sia stata quella, almeno in astratto, di voler semplificare le modalità di versamento delle imposte anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, in termini concreti la previsione di tale obbligo potrebbe creare dei significativi problemi di carattere operativo.
Si pensi ad esempio a quei contribuenti che, pur avendo un contratto di home banking, non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, dovendo effettuare il pagamento degli F24 solo in banca, dovranno alimentare con la provvista necessaria il conto corrente aperto presso la stessa.
 
 

Inoltre...

Dalla lettura della norma in esame si evince che:

  1. non sarà più possibile presentare i modelli F24, in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, anche nei casi  di contribuenti non titolari di partita IVA (i soggetti titolari di partita IVA, già dal 2007, sono assoggettati all’obbligo di presentare i modelli F24 con modalità telematiche);
  2. il canale Entratel risulta favorito in ragione di quanto previsto nella parte finale della norma in esame; si obbliga infatti l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate a munirsi di apposita autorizzazione, anche cumulativa, da consegnare all’intermediario, nel caso in cui la delega di versamento sia intestata ad un soggetto terzo. In altri termini, il professionista che si avvale dei servizi telematici del circuito bancario o postale (home banking, remote banking, CBI, tutti servizi “non Entratel”), deve farsi autorizzare dal cliente e presentare l’autorizzazione ottenuta alla banca (o posta) che fornisce il servizio CBI, affinché le deleghe dei clienti vengano addebitate sul conto corrente del professionista.

 

N.B.

È il caso di precisare che le novità illustrate nel presente articolo si aggiungono alle regole già vigenti per quanto concerne le disposizioni sui versamenti e le compensazioni, con particolare riguardo ai limiti:

      -   alla compensazione dei crediti IVA;

      -   alla compensazione dei crediti di imposte dirette;

      -   e all’ulteriore limite che vieta la compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erarialiiscritte a ruolo e non           pagate.

 

La norma

Si riporta la norma introdotta dal Decreto Renzi.

Art. 11, D.L. n. 66/2014

A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

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Redazione di Rete Commercialisti