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Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.
L’importante novità (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorre dal 1° ottobre 2014 e prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:
I modelli F24 con un importo finale positivo a seguito di compensazione (punto 2) e quelli con un saldo finale (senza compensazione) oltre i 1.000 euro (punto 3), potranno essere presentati anche dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate con modalità di pagamento in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
· deleghe il cui saldo finale a debito è di importo uguale o inferiore a 1.000 euro: si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Ciò significa che se sono intestatario di una delega a debito di 800,00 euro, posso recarmi in Banca/Posta per liquidarla oppure trasmetterla tramite Fisconline oppure affidarmi ad un ragioniere/commercialista.
Infine, il Decreto stabilisce che l’intermediario (Professionista, società di servizi, ecc.) che utilizza il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel), può inviare la delega di versamento di un soggetto terzo mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio alla Banca di apposita autorizzazione, anche cumulativa, per poter operare in tal senso da parte dell’intestatario della delega. L’intestatario della delega, inoltre, rimane in ogni caso responsabile di ogni effetto.
Il ventaglio degli strumenti messi a disposizione dal Fisco per la presentazione dei modelli F24 sono i seguenti: “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”.
Con i primi due strumenti il contribuente può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario, con un ordine di addebito a valere sul proprio conto corrente. In particolare:
- il servizio “F24 Web” consente al contribuente di compilare e trasmettere il modello senza scaricare alcun software;
- il servizio “F24 online”, prevede invece un software dedicato.
La strada dell’F24 cumulativo è riservata agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Dalla lettura della norma in esame si evince che:
È il caso di precisare che le novità illustrate nel presente articolo si aggiungono alle regole già vigenti per quanto concerne le disposizioni sui versamenti e le compensazioni, con particolare riguardo ai limiti:
- alla compensazione dei crediti IVA;
- alla compensazione dei crediti di imposte dirette;
- e all’ulteriore limite che vieta la compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erarialiiscritte a ruolo e non pagate.
Si riporta la norma introdotta dal Decreto Renzi.
Art. 11, D.L. n. 66/2014
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.
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Redazione di Rete Commercialisti