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Partita Iva con regime dei minimi, tutto quello che c’è da sapere, come farne parte, quali sono i vantaggi e gli svantaggi.
La partita iva nel regime dei minimi è un regime contabile agevolato che prevede – tra gli altri benefit – l’esenzione dall’Iva, un’Irpef agevolata e numerose semplificazioni burocratiche (come l’esenzione dell’obbligo della comunicazione Iva annuale, degli elenchi clienti e fornitori, degli studi di settore, e così via). Ma quali sono i requisiti che è necessario rispettare per poter entrare a far parte del regime dei minimi 2014? E quali sono nel dettaglio i vantaggi conseguibili?
Attualmente per poter avere accesso al regime dei minimi è necessario rispettare i seguenti requisiti relativi all’ultimo anno:
Vi sono poi altri requisiti è che è necessario avere rispettato nel triennio precedente:
Ancora, è necessario che l’attività non costituisca una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente, a meno che il lavoratore dimostri di aver perso il posto di lavoro o essere in mobilità per cause che non sono dipendenti dalla sua volontà.
Di contro, non possono essere contribuenti “minimi” tutti coloro i quali applicano regimi speciali Iva, i non residenti, coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano attività di cessioni di immobili e mezzi di trasporto (nuovi) e colore che, infine, partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata.
In tale disamina, occorre altresì ricordare come non tutte le attività possano essere ricomprese dal regime dei minimi. Rappresentano infatti attività “escluse”:
Il regime dei minimi ha una durata pari a 5 anni, ampliato solamente per quelle persone che allo scadere del 5^ anno di godimento del regime agevolato non abbiano ancora raggiunto i 35 anni.
Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia secondo cui il limite quantitativo utile per poter avere accesso al regime dei minimi sarebbe stato alzato da 30 a 65 mila euro. La notizia – per quanto piacevole – è tuttavia non veritiera. Tale soglia si riferisce infatti a un limite “autorizzato” dal Consiglio dell’Unione Europea, che con una decisione del 2013 ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2016 del regime dei minimi (da alcune parti contestato di violare la normativa comunitaria), autorizzando inoltre il nostro Paese a incrementare la soglia del volume d’affari massimo a 65 mila euro.
Per poter ottenere la concreta applicazione di tale limite, tuttavia, è necessario un esplicito provvedimento normativo. Provvedimento che, allo stato attuale delle cose, sembra tuttavia essere difficilmente conseguibile, visto e considerato che il rischio di perdere eccessivo gettito fiscale è dietro l’angolo.
Ma quali sono i vantaggi ottenibili dagli aderenti al regime dei minimi? In linea di massima, cercando di sintetizzare per punti tutti i benefit conseguibili da tali contribuenti, possiamo certamente ricordare come non esista alcun obbligo di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta regionale sulle attività produttive: in altri termini, i contribuenti “minimi” possono – almeno per un pò! -dimenticarsi di pagare l’IVA e l’IRAP, e procedere alle conseguenti comunicazioni IVA o spesometro.
Ancora, non esiste alcun obbligo di assoggettamento alla ritenuta d’acconto: l’imposta sostitutiva che si “paga” nel regime dei minimi è infatti pari al 5%. Un importo “di favore” che non sarebbe compensabile con l’importo delle ritenute d’acconto, pari al 20%.
Per esplicitare l’appartenenza al regime dei minimi, è necessario che nelle fatture emesse dal contribuente sia indicata la dicitura che richiama alla normativa in vigore: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 della Legge 244/2007 – Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L. 98/2011” e altresì la seguente dicitura “È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011“.
Fin qui i vantaggi relativi al regime dei minimi. Ma possibile che tale regime non abbia dei punti a sfavore?
In realtà qualche svantaggio c’è, sebbene sia poca cosa rispetto ai vantaggi conseguibili. Possiamo ad esempio ricordare come i contribuenti minimi non possano acquistare più di 15 mila euro di beni strumentali, non possano avere dipendenti, non possano detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto, e debbano “contenere” il loro giro d’affari al fine di non “sforare” i limiti quantitativi.
Nell'eventualità in cui un nuovo imprenditore o lavoratore autonomo intenda beneficiare del regime dei minimi, questo dovrà specificarlo nel momento in cui compila l'istanza per l'attribuzione del numero della Partita Iva. Nella particolare fattispecie, dovrà barrare l'apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, ponendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi presunti nel caso in cui la nuova attività non abbia inizio nel mese di gennaio 2013. Uno dei requisiti fondamentali richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato, infatti, è proprio il rispetto della soglia massima di reddito annuo conseguito; soglia che non potrà superare il limite di 30.000 euro. I requisiti del contribuente: oltre al rispetto del limite reddituale e all'inquadramento come ditta individuale: a) non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15mila euro; b) non deve sostenere costi per l'impiego di personale dipendente o per l'instaurazione di rapporti di collaborazione (compresi i Co.co.pro.); c) non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l'apertura, attività artistica, professionale e d'impresa, anche se svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi i soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capitale senza prestare il proprio lavoro all'interno della società; d) non effettuare operazioni riferite a cessioni all'esportazione o operazioni similari; servizi collegati agli scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
e ) la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l'iscrizione in appositi albi professionali). Non può applicare il nuovo regime dei minimi chi non è residente nel territorio nazionale.
Coloro che intendono avviare attività che rientrano in regimi Iva speciali (settore agricolo, dell'editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di sali e tabacchi); coloro che partecipano a società di persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza; se si eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi; se si erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione; e si conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.
Ora vediamo quando si perdono i benefici. La legge prevede la perdita di diritto ad usufruire del regime agevolato nel momento in cui viene a mancare anche uno solo dei requisiti sopra descritti. Al verificarsi di uno di questi eventi, quindi, il contribuente perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato. Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi effetti dall'anno successivo a quello in cui i suddetti eventi hanno trovato realizzazione. L'unica eccezione è prevista nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compensi annui per un importo complessivo superiore ai 45.000 euro. In tale frangente infatti, l'uscita dal regime dei minimi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito o compenso è conseguito.I vantaggi: chi ha la fortuna di rispettare tutte le condizioni poste dal governo per accedervi, potrà iniziare l’attività beneficiando di agevolazioni fiscali davvero vantaggiose.
a) non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relative all'Iva e alle imposte dirette; b) non dovrà effettuare le liquidazioni Iva periodiche; c) non sarà soggetto al versamento dell'Irap; d) non sarà soggetto agli studi di settore; e) non dovrà presentare la dichiarazione annuale Iva. f) Non dovrà applicare la ritenuta d'acconto.
Obblighi contabili: chi opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai seguenti obblighi contabili: emettere, numerare in modo progressivo e conservare le fatture di acquisto; certificare i corrispettivi;pagare l'Iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l'imposta sia dovuta, effettuando il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Il regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, se allo scadere del quinquennio il contribuente non avrà ancora spento la trentacinquesima candelina, il diritto alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere prorogato fino al compimento del 35° anno di età. Va precisato che l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto per il contribuente inserito nel regime dei minimi rappresenta un mero costo.
Per quanto concerne invece le fatture di vendita, gli importi fatturati sono esenti dall'applicazione dell'Iva e non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto.
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Redazione di Rete Commercialisti