Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
È sufficiente riportare il credito Iva in dichiarazione per aver diritto al rimborso, potendo poi attivare la procedura di restituzione con la presentazione del VR nel termine di prescrizione decennale. A confermare l’ orientamento è la Cassazione con l’ordinanza n. 14981 depositata ieri.
La vicenda, che si ripete, trae origine da un’istanza di rimborso Iva presentata da un contribuente in favore della propria società estinta a seguito della cessazione di ogni attività. Secondo l’Agenzia, nella specie, l’omessa presentazione del modello VR aveva pregiudicato il diritto alla restituzione dell’imposta, nonostante il credito fosse stato esposto nella dichiarazione presentata. Il contribuente ricorreva al Giudice tributario che, in entrambe le pronunce di merito, negava il rimborso.
È stato, così, proposto ricorso per Cassazione, che ha riconosciuto il diritto alla restituzione dell’imposta. Preliminarmente ha richiamato l’orientamento secondo cui in tema di Iva, la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’articolo 21 del Dlgs 546/92.
Ha poi affermato che l’articolo 30 del Dpr 633/72, quando dispone che il contribuente in assenza di operazioni attive deve necessariamente computare il credito in detrazione l’anno successivo, fa esclusivo riferimento alle imprese in attività. Chi, infatti, ha cessato l’operatività o è fallito, è obbligato al rimborso non potendo detrarre l’imposta da alcuna operazione attiva.
Infine, il Collegio ha ribadito che la domanda di rimborso o restituzione del credito si considera già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale del quadro relativo, che si configura come il formale esercizio del diritto. La presentazione del modello VR, invece, costituisce ai sensi dell’articolo 38 bis del Dpr 633/72, il mero presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, l’adempimento per avviare il materiale procedimento di esecuzione del rimborso.
Ne consegue che una volta indicato tempestivamente il credito nel quadro RX, la concreta procedura di restituzione si attiva(va), appunto con il modello VR, che non è soggetto al termine biennale, ma decennale. L’orientamento dei giudici di legittimità è ormai univoco, ma ciò nonostante, gli uffici insistono a negare il diritto di rimborso in assenza della “formalità” del VR (tra l’altro ora abolito).
In passato, con la sentenza n. 11671/2013 la Cassazione, richiamando la norma comunitaria, aveva affermato che il principio di neutralità fiscale Iva contenuto nella direttiva Ce, impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro, non può privarlo del suo diritto alla detrazione.
Ha poi precisato che questa interpretazione della norma tutela i diritti sostanziali del contribuente tempestivamente esercitati con una inequivoca manifestazione di volontà, consistente appunto nella presentazione delle dichiarazione.
L’ordinanza è solo l’ultima di una lunga serie e dimostra (purtroppo) come gli uffici perseverino a negare la restituzione delle somme, nonostante in esito alle cause obbligatoriamente avviate dai contribuenti, ne escano sistematicamente soccombenti.
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Redazione di Rete Commercialisti