Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Per i Professionsiti, Imu più leggera

Fisco e Tributi 

La deduzione parziale dell'Imu relativa agli immobili strumentali dei professionisti spetta anche per quelli per i quali non sono deducibili i relativi costi dal reddito di lavoro autonomo, ed a prescindere dall'iscrizione degli stessi nelle scritture contabili. Il requisito indispensabile, infatti, è dato dalla strumentalità degli stessi per lo svolgimento dell'attività professionale.

L'art. 1, comma 715, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) prevede a regime la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo il 20% dell'Imu relativa agli immobili strumentali, ed eccezionalmente per il periodo d'imposta 2013 la misura della deduzione è elevata al 30% (nessuna deduzione è invece prevista ai fini irap). L'ambito oggettivo di applicazione della predetta disposizione è limitato agli immobili strumentali, la cui definizione è contenuta nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir, secondo cui, per i professionisti, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione da parte del possessore.

A differenza di quanto accade per le imprese, per le quali la strumentalità degli immobili può essere per natura (immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo), ovvero per destinazione (utilizzo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività d'impresa, a prescindere dalla categoria catastale), per i lavoratori autonomi la strumentalità degli immobili è solo per «destinazione», poiché collegata a un dato fattuale, e più precisamente all'effettivo utilizzo diretto ed esclusivo dello stesso per l'attività professionale. Ciò comporta che non si deve aver riguardo alla classificazione catastale dell'immobile (tipicamente A/10 per gli studi professionali), bensì all'effettiva destinazione dello stesso da parte del possessore per lo svolgimento dell'attività, con la conseguenza che può assumere tale natura anche l'immobile classificato in categoria da A/1 ad A/9, purché utilizzato esclusivamente per l'attività professionale.

In merito all'esclusività dell'utilizzo, quale requisito per la strumentalità, l'Agenzia delle entrate, con la circ. n. 10/E/2014, ha precisato che la deduzione non spetta per l'immobile utilizzato promiscuamente (abitazione utilizzata anche come studio professionale), poiché non strumentale in base alla definizione riportata in precedenza. Stante il riferimento alla situazione di fatto dell'immobile (utilizzo effettivo ed esclusivo per l'attività professionale), la deduzione parziale dell'Imu prescinde dal regime fiscale dell'immobile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, essendo quindi consentita la predetta deduzione anche in relazione agli immobili per i quali non si deducono i relativi ammortamenti.

A tale proposito, si ricorda che la deducibilità degli ammortamenti (o dei canoni di leasing) dal reddito di lavoro autonomo spetta agli immobili acquisiti fino al 14 giugno 1990, ovvero per quelli acquisiti dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009. Tuttavia, poiché la deduzione parziale dell'Imu, come detto, dipende dal requisito della strumentalità, e che lo stesso si realizza in base all'effettivo ed esclusivo utilizzo per lo svolgimento dell'attività professionale, e non dal regime di deducibilità dei relativi ammortamenti, è agevole sostenere l'accesso al regime di deduzione in questione per tutti gli immobili utilizzati esclusivamente per l'attività professionale, detenuti a titolo di proprietà o in base a contratto di locazione finanziaria.

Anche per questi ultimi, infatti, la verifica del requisito della strumentalità dipende esclusivamente dall'utilizzo dello stesso per l'attività professionale. Infine, è opportuno evidenziare che, a differenza delle imprese, per i professionisti non è richiesto che la strumentalità del bene immobile passi tramite l'iscrizione dello stesso nelle scritture contabili, poiché non è presente la medesima disposizione di cui all'art. 65 del Tuir che, per le imprese individuali, limita l'appartenenza all'attività dei beni indicati nell'inventario o comunque nelle altre scritture contabili.

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso  

Redazione

Redazione di Rete Commercialisti