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Rimborsi IVA, le istanze vanno presentate entro il 31 Luglio!

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In scadenza i termini per presentare il modello IVA TR, per richiedere il rimborso del credito Iva infrannuale relativo al secondo trimestre 2014, o per utilizzarlo in compensazione. L’istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica dai soggetti passivi d’imposta all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati entro il 31 luglio.

Come per il credito del primo trimestre, va utilizzato il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 marzo 2014.
 
I contribuenti (soggetti passivi d’imposta) possono chiedere ilrimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVAmaturato nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno solare (il credito del quarto trimestre confluisce nella dichiarazione IVA annuale), se d’importo superiore a 2.582,28 euro e se, contemporaneamente, ricorre una delle seguenti situazioni di cui agli articoli 38-bis, comma 2 e 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972:
 
- l’aliquota media applicata sugli acquisti e sulle importazioni sia superiore a quella media applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, escludendo le operazioni relative a beni ammortizzabili (nel calcolo dell’aliquota media devono essere considerate ad “aliquota zero” le operazioni soggette al regime del reverse charge);
 
- le operazioni non imponibili siano superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (rientrano nell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate anche le operazioni fatturate, benché non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale);
 
- l’ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili sia superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili effettuati nel trimestre (rileva il credito IVA relativo agli acquisti di detti beni);
- il richiedente sia un soggetto passivo non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale;
 
- l’ammontare delle operazioni non soggette ad IVA ex articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (si tratta più specificamente di: lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extracomunitari o relativi a beni da esportare) sia superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
 
 
Compensazione del credito

Nel caso in cui si chieda l’utilizzo in compensazione del credito IVA nel modello F24 (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542), superando il limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, vige l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

 

Rimborsi IVA in via prioritaria

A partire dal 3° trimestre 2014 potranno beneficiare del rimborso del credito IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta anche gli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi). Questo a patto che sussitano i presupposti indicati dall’articolo 30, secondo comma, lettera b), del Dpr 633/1972, ovvero che abbiano effettuato operazioni non imponibili descritte negli articoli 8, 8-bis e 9 del “decreto IVA” per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Ad ampliare i beneficiari per i rimborsi IVA in via prioritaria è stato il Decreto del MEF del 10 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014.

 

PRESENTAZIONE MODELLO IVA TR

Chi: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali

Cosa: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Ageniza delle Entrate

Tipologie tributi: Richieste/domande/Istanze

Categorie contribuenti:

-          Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.

-          Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

-          Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati

-          Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

-          Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

-          Enti che non svolgono attività commerciali

 

Da ricordare...

Nel caso in cui il contribuente richieda l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

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Redazione di Rete Commercialisti