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Riscossione, due difese contro l'errore del Fisco

Burocrazia 

Doppia difesa contro gli errori di calcolo del Fisco relativi alle somme da riscossione frazionata. Se ritiene che l'ufficio abbia sbagliato a richiedere le somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità, il contribuente può presentare un'istanza di autotutela e/o impugnare l'atto di intimazione di pagamento. A precisarlo è la circolare 10/E/2014 con le risposte ai quesiti di Telefisco. 
Partendo dal chiarimento delle Entrate, affrontiamo tutti i casi in cui scatta la riscossione frazionata in pendenza di giudizio e le differenze tra tributi contestati e gradi di giudizio.

 


La gradualità

Innanzitutto, in caso di impugnazione di un atto di accertamento e in attesa di giudizio, il contribuente deve tenere presente che, in base alla natura giuridica delle somme, c'è una diversa gradualità di riscossione. 

Per le imposte sui redditi, Iva e Irap, la riscossione coattiva può, infatti, avvenire: 


1)   per 1/3 delle imposte dovute e i relativi interessi entro il termine di impugnazione dell'atto di accertamento;

2)   per i restanti 2/3, dopo la sentenza di rigetto del giudice di primo grado oppure, in caso di accoglimento parziale del ricorso, per       l'ammontare risultante dalla sentenza della Ctp, e comunque non oltre i 2/3 terzi;

3)   per il residuo ammontare, dopo la sentenza di rigetto del giudice di secondo grado.

 


Le eccezioni


Fanno eccezione a questa regola di riscossione frazionata, gli atti di irrogazione sanzioni e gli accertamenti emessi per contestare una violazione della norma antielusiva. L'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 prevede, infatti, che le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni siano iscritti a ruolo solo in seguito alla decisione della Ctp.

La riscossione frazionata non trova, inoltre, applicazione in caso di fondato pericolo per la riscossione. Così, di fronte a un avviso di accertamento esecutivo e in presenza di pericolo per la riscossione, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica, la riscossione integrale delle somme (comprese le sanzioni), può essere affidata agli agenti della riscossione, anche prima dei 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il versamento e a prescindere dal ricorso. 

Non è inoltre contemplata la riscossione frazionata per i tributi locali che, dunque, possono essere riscossi interamente da Equitalia in caso di mancato pagamento anche se in attesa di giudizio. Si tratta, in particolare, di: Ici, Tarsu, Tasi, Tosap, imposta sulla pubblicità, nonché accise e dazi doganali. Possono essere inoltre interamente riscossi gli importi contestati a seguito di liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972), comprese le sanzioni e gli interessi, anche in caso di impugnazione delle relative iscrizioni a ruolo. 

In ogni caso, le impugnazioni dinanzi alle commissioni tributarie delle cartelle di pagamento, a prescindere dalla natura delle imposte in esse contestate, non consentono mai la riscossione frazionata.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di impugnazione di avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, è comunque dovuta per intero l'imposta principale ossia vale a dire quella che viene versata all'atto della registrazione o richiesta dall'ufficio se diretta a correggere omissioni o errori effettuati in sede di autoliquidazione nelle ipotesi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. 

Per l'imposta complementare sul maggior valore accertato, invece, è prevista la riscossione frazionata (per 1/3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, per i 2/3 dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Ctp, al netto delle somme già riscosse, per il residuo, dopo la decisione del giudice di secondo grado). 


L'imposta suppletiva eventualmente contestata nell'atto di liquidazione, diretta a correggere errori e omissioni dell'ufficio, è infine riscossa per intero solo dopo la decisione della Ctr o comunque dopo l'ultima decisione non impugnata. 

I PUNTI CHIAVE 


La riscossione in pendenza di giudizio avviene per 1/3 delle imposte e interessi contestati entro il termine 
di impugnazione dell'atto di accertamento. Per la parte restante, dopo la sentenza di rigetto del giudice di primo grado o in caso di accoglimento parziale del ricorso.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti