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Tutte le novità del Modello UNICO Persone Fisiche 2014, Fascicolo 1. Scadenza prorogata al 7 Luglio!

Fisco e Tributi 

Unico 2014 slitta ufficialmente al prossimo 7 luglio. Nessun rischio per chi non abbia svolto gli adempimenti entro la prima scadenza anche nei riguardi delle dichiarazioni: il pagamento di Unico slitta infatti senza ulteriori maggiorazioni o interessi di mora.

 

Le novità più rilevanti contenute nel Fascicolo 1 del modello Unico PF 2014 riguardano:

  • l’aumento delle detrazioni relative ai figli a carico;
  • l’indicazione della rendita catastale dei terreni e fabbricati al netto della rivalutazione;
  • l’aumento della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
  • la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
  • l’aumento della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • la riduzione del limite massimo detraibile delle spese dei premi di assicurazione. 

 

FRONTESPIZIO

 

Destinazione 8‰

A decorrere dal 2013 è possibile scegliere di destinare l’8‰ dell’IRPEF anche:

  • all’Unione Buddhista italiana
  • all’Unione Induista italiana

Visto di conformità

L’art. 1 comma 574 della Legge di Stabilità, ha disposto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, che per utilizzazione in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi Irpef, Ires, Irap, relative addizionali, ritenute alla fonte e  imposte sostitutive delle imposte, per importi superiori a 15mila euro annui, è necessario il visto di conformità  da parte di un professionista o di un CAF. Si precisa che i crediti risultanti da unico 2013, che nel mod. F24 espongono come anno di riferimento 2012, possono essere utilizzati senza visto, fino alla presentazione di Unico 2014. Gli eventuali crediti 2012 non utilizzati entro tale termine si rigenerano nella dichiarazione dei redditi successiva e quindi richiederanno il visto se ancora presenti in Unico 2014.

 

FAMILIARI A CARICO

La Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha elevato, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, l’importo delle detrazioni per familiari a carico.
In particolare, a partire dal 2013, dette detrazioni subiscono i seguenti incrementi:
§  da € 800 ad € 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
§  da € 900 ad € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

E’ inoltre stato elevato da € 220 a € 400 l’importo aggiuntivo della detrazione previsto per ogni figlio portatore di handicap.

I dati dei figli a carico vanno indicati, come di consueto, nel prospetto “familiari a carico” a partire dal rigo 2. In merito a tale prospetto, si osserva un’altra novità di quest’anno: il rigo 9 “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”, che va compilato per indicare il numero dei figli in affido preadottivo nel caso in cui il contribuente non abbia indicato, per questioni di privacy, il codice fiscale degli stessi.

La compilazione delle caselle con l’indicazione del numero di figli “residenti all’estero a carico del contribuente” e “figli in affido preadottivo a carico del contribuente” è alternativa, con riferimento al medesimo figlio.

 

QUADRO RA

Nel Modello Unico 2014 i redditi dominicale ed agrario vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione.

La rivalutazione verrà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile (colonne 11, 12 e 13).

Si tenga presente che per il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito domenicale ed agrario (già rivalutato dell’80% e del 70%) deve essereulteriormente rivalutato:

  • del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola;
  • del 15% per tutti gli altri terreni.

Per applicare l’ulteriore rivalutazione del 5% (ricorrendone le condizioni) è necessario barrare la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”. Se tale casella non viene barrata, l’ulteriore rivalutazione sarà pari al 15%.

Nel periodo di imposta 2013, a seguito dei D.L. n. 102 e n. 133 che hanno abolito rispettivamente la prima e seconda rata IMU, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola non hanno scontato l’IMU. Di conseguenza, in tali casi l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF non si applica, ed i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP nel 2013 sono quindi soggetti ad IRPEF e relative addizionali sia sul reddito dominicale, che sul reddito agrario.

Non sono invece soggetti ad Irpef ed addizionali sul reddito dominicale, avendo scontato l’Imu nel 2013, i terreni non affittati:

  • posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti/IAP (tali terreni hanno scontato l’IMU);
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP per i quali è dovuta la “mini IMU”.

Tali situazioni vanno segnalate utilizzando la colonna 9, rinominata “ Imu non dovuta”; in particolare, tale colonna dovrà essere compilata:

  • indicando il codice 1, in caso di terreno esente IMU (es. terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o collina);
  • indicando il codice 2, in caso di terreno per il quale non è dovuta l’IMU nel 2013; si tratta dei sopra citati terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola che non hanno scontato la “mini IMU”.

 

QUADRO RB

Da quest’anno la rendita catastale va indicata nel quadro RB, colonna 1, senza applicare alcuna rivalutazione; la rivalutazione del 5% sarà infatti effettuata in fase di determinazione della base imponibile.

La compilazione del quadro B è sensibilmente influenzata dalle novità normative riguardanti l’IMU intervenute nel 2013.

Le abitazioni principali in linea generale non hanno scontato l’IMU, di conseguenza, la relativa rendita concorre alla formazione del reddito complessivo e beneficia della specifica deduzione.

Al contrario per il 2013 risulta dovuta l’IMU  e, pertanto, non sono dovute Irpef e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come:

  • le abitazioni principali c.d. “di lusso” classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • le abitazioni principali che nel 2013 hanno scontato l’IMU limitatamente alla prima o alla seconda rata (es. immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro i primo grado assimilato dal comune all’abitazione principale);
  • le abitazioni principali che nel 2013 hanno scontato la c.d. “mini IMU”; si tratta dei fabbricati situati in comuni che hanno deliberato un’aliquota superiore a quella standard (0,4%); 
  • le seconde o ulteriori pertinenze dell’abitazione principale classificate C/2, C/6 C/7 (codice utilizzo 5).

Per queste tipologie di immobili a colonna 12 “Casi particolari IMU” si dovrà indicare il codice 2.

Gli immobili non locati che nel 2013 hanno scontato l’IMU non sono in linea generale imponibili IRPEF ad eccezione degli immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale.

L‘immobile in oggetto concorre alla formazione del reddito imponibilenella misura del 50%, il restante 50% non è imponibile Irpef e sarà rilevante esclusivamente ai fini previdenziali e assistenziali.

Per queste tipologie di immobili a colonna 12 “Casi particolari IMU” si dovrà indicare il codice 3.

Gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenzeesenti IMU, (es. fabbricati concessi in comodato ad enti non commerciali ed utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche) dovranno scontare Irpef e addizionali, anche se non locati.

Per queste tipologie di immobili a colonna 12 “Casi particolari IMU” si dovrà indicare il codice 1.

 

Fabbricati locati tassazione ordinaria

L’art. 4, comma 74, legge n. 92/2012 ha ridotto, a partire dal 2013, la deduzione forfetaria per canoni di locazione dal 15% al 5%.

Si dovrà indicare a colonna 5 “codice canone” il codice 1.

 

Fabbricati locati – cedolare secca

L’art. 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato che passa dal 19% al 15%.

Nel Modello Unico 2014 è stato inserito il rigo RB12, in cui va riportato se ed in che misura è dovuto l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2014.

L’acconto è dovuto se l’importo della colonna 3, rigo RB11,  supera € 51,65. L’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta e deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 1 dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica), se l’importo di colonna 3, rigo RB11, è pari od inferiore ad     € 271,00;
  • in due rate, se l’importo di colonna 3, rigo RB11 è superiore a € 271,00.

Nel rigo RB12 deve essere indicato:

  • a colonna 1, l’importo della prima rata di acconto cedolare secca 2014;
  • a colonna 2, l’importo della seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2014. 

Nel rigo RB12 gli acconti devono essere indicati con il metodo storico, anche se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione determinando gli acconti con il metodo previsionale.

 

QUADRO RC

Le novità riguardanti il quadro RC sono le seguenti:

  • La casella “Rientro in Italia” Sezione I è ora rinominata “Casi Particolari” e in essa va indicato uno dei seguenti codici:

-        “1” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;

-        “2” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati in università per almeno 2 anni continuativi e che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi, vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%.

-        ”3” se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più Modelli Cud non conguagliati. In questo caso ai righi da RC1 a RC3 colonna 3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

  • Nella sezione V ora ridenominata “Altri dati” è stata:

-      eliminata la colonna dedicata alla detrazione del personale comparto di sicurezza in quanto l’agevolazione non è stata prorogata per il 2013;

-      eliminata la colonna relativa al contributo di perequazione in quanto è stato dichiarato incostituzionale.

Nella sezione in esame è ora presente soltanto il rigo RC14 dove indicare l’importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta (punto 137 del Cud  2014 per redditi superiori a € 300.000).

 

QUADRO RP

Sezione I - spese per le quali spetta la detrazione del 19% - 24%.

Rispetto al modello dello scorso anno, sono stati eliminati i righi specificatamente destinati ad alcuni oneri detraibili del Modello Unico 2013, ossia:

  • RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili
  • RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
  • RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
  • RP11 Interessi per prestiti e mutui agrari
  • RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • RP13 Spese di istruzione
  • RP14 Spese funebri
  • RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
  • RP16 Spese sport ragazzi.

Al fine di individuare le spese per le quali non corrisponde più uno specifico rigo,  sono  stati  introdotti  i  nuovi codici  da “8”  a “16” e il codice “35” da riportare nei nuovi righi generici da RP8 a RP14 denominati “Altre spese” del Modello Unico 2014.

Si segnala inoltre che:

  • le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19% al 24% e sono contraddistinte rispettivamente dal codice “41” e “42”;
  • a decorrere dal periodo di imposta 2013 le spese sanitarie devono essere indicate per intero e, pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di €129,11;
  • l’art. 12 D.L. n. 102/2013 ha ridotto, per il 2013, da € 1.291,14 a 630,00 il limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi assicurativi riguardanti le polizze vita ed infortuni (stipulate fino al 31.12.2000) e delle polizze morte, invalidità permanente e non autosufficienza (stipulate dal 1.1.2001). 

 

Sezione II - spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Le novità di questa sezione riguardano:

  • al rigo RP24 “Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose” è possibile dedurre anche le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
  • al rigo RP26  “Altri oneri e spese deducibili” a colonna 1 è stato previsto il nuovo codice “5” che recepisce le disposizioni dell’art. 1 comma 174 della Finanziaria 2014 relativamente alle somme restituite dal soggetto erogatore. Tali somme costituiscono oneri deducibilia condizione che siano state assoggettate a tassazione in anni precedenti, per l’ammontare non dedotto in tutto o in parte nell’anno di restituzione. Il contribuente può alternativamente:

-  operare la deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi;

-  chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.

  • è stato istituito il nuovo rigo RP32 con il qualei soci di società trasparenti possono dedurre dal proprio reddito l’eventuale quota di conferimento in start up innovative eccedente il reddito complessivo della società .

 

Sezione III A - spese per interventi recupero edilizio

La sezione accoglie, oltre alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio, anche le spese sostenute per gli interventi antisismici.

Il D.L. 63/2013 (Decreto Energia) ha riconosciuto una detrazione irpef pari al 65% nel limite di € 96.000, se:

  • le procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013;
  • gli edifici oggetto dell’intervento sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2);
  • gli edifici oggetto dell’intervento sono abitazioni principali o edifici adibiti ad attività produttive;
  • le spese sono sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014.  

Tali spese dovranno essere indicate nel quadro RP, Sezione III A, indicando a colonna 2 dei righi da RP41 a RP47 il codice 4.

 

Sezione III C - spese per arredo immobili ristrutturati

E’ stata introdotta la nuova sezione III C “Spese arredo immobili ristrutturati” per permettere l’indicazione delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, destinati all’arredo degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione in esame è riconosciuta:

  • nella misura del 50%;
  • per un ammontare massimo di € 10.000.  Il limite è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione;
  • in 10 quote annuali di pari importo.

Le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono beneficiare della detrazione solo se l’arredo è destinato ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio con spese di ristrutturazione effettuate dal 26 giugno 2012.  La circolare 29/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere antecedente a quella relativa all’acquisto di mobili e arredi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La sezione III C si compone di un unico rigo in cui indicare:

  • colonna 1 e 3 le spese sostenute per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione;
  • colonna 2 e 4 l’importo di ciascuna rata relativa alle spese indicate in colonna 1 e 3;
  • colonna 5 la somma delle rate indicate in colonna 2 e 4.

 

 

 

Sezione IV - spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

La sezione IV del Quadro RP tiene conto dell’aumento dal 55% al 65% della misura della detrazione Irpef per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio. Pertanto, per l’anno 2013, tale detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 55% per le spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013;
  • 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

A tal fine è stata inserita la nuova colonna 3 “Periodo 2013” che deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2013; in particolare dovranno essere indicati i seguenti codici:

  • “1“, se le spese sono state sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013; in questo caso spetta la detrazione del 55%;
  • “2“, se le spese sono state sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013; in questo caso spetta la detrazione del 65%.

L’aumento della detrazione al 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, ha comportato una riduzione dei limiti massini di spesa agevolabile. Di conseguenza, nel 2013 l’individuazione dei limiti massimi è legata al periodo in cui le spese sono state sostenute e all’aliquota di detrazione applicabile. In ogni caso bisogna fare attenzione a non superare il limite massimo di detrazione spettante. I nuovi limiti sono:

  • Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 181.818; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 153.846 con limite di detrazione massima di € 100.000;
  • Interventi su strutture opache e infissi, installazione pannelli solari per produzione acqua calda: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 109.091; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 92.308 con limite di detrazione massima di € 60.000;
  • Sostituzione impianti di climatizzazione inverale: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 54.545; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 46.154 con limite di detrazione massima di € 30.000.

 

Sezione VI – altre detrazioni

Nel 2013 ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di start up innovative direttamente o tramite organismi di investimento è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% o del 25% a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start up innovative o di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 500.000 e deve essere mantenuto peralmeno due anni.

Per recepire le predette novità nella sezione VI è stato inserito il nuovo rigo RP80 “investimenti in start up”.

 

QUADRO RN

Le novità riguardanti i singoli quadri del Modello Unico 2014 si riflettono nel quadro RN. Di seguito segnaliamo le principali modifiche:

 

Deduzione abitazione principale

E’ stato ripristinato il rigo RN2 “Deduzione per abitazione principale” per indicare la deduzione pari alla rendita catastale derivante dagli immobili indicati nel quadro RB colonna 2, con codice:

  • “1” abitazione principale;
  • “5” relative pertinenze;

campo 12 “Casi part. IMU” non compilata.

 

Detrazioni familiari a carico

Le detrazioni relative ai carichi di famiglia trovano collocazione nel rigo RN6, colonne da 1 a 4.  

 

Detrazioni lavoro

Le detrazioni lavoro vanno indicate in un unico rigo RN7, anziché in più specifici righi, in particolare nelle colonne da 1 a 4.

 

Detrazioni per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP (Oneri detraibili)

Le detrazioni del 19% o del 24% derivanti dalla compilazione del rigo RP15 vanno indicate nel nuovo rigo RN13.

 

Detrazioni per spese indicate nella Sezione III A del Quadro RP (Recupero patrimonio edilizio)

Le “detrazioni spese Sez. III-A quadro RP” vanno indicate nell’unico rigo RN14 anziché in più specifici righi.

 

Detrazioni per spese indicate nella Sezione III C del Quadro RP (Arredo immobili ristrutturati)

Al rigo RN15 deve essere riportata la detrazione d’imposta pari al 50% dell’importo indicato a rigo RP57, colonna 5. Si tratta della detrazione 50% spettante per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Detrazioni per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (Risparmio energetico)

Le detrazioni oneri Sez. IV quadro RP (55% o 65%) vanno indicate nel nuovo rigo RN16.

 

Detrazioni investimenti in start up

A rigo RN21 va riportata la detrazione spettante per investimenti in start up innovative, in particolare a colonna 1 andrà indicata la somma tra:

  • il 19% dell’importo indicato a rigo RP80, colonna 5;
  • il 25% dell’importo indicato a rigo RP80, colonna 6.

 

Acconti

Il rigo RN37 è dedicato all’indicazione degli acconti relativi all’anno 2013. In particolare:

  • è stato ridenominato il campo di dettaglio 4 “di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio” riservato ai soggetti usciti dal regime dei minimi dal 2013 in cui va indicato l’ammontare degli acconti versati relativi all’imposta sostitutiva (codici tributo 1793 e 1794 anno di riferimento 2013);
  • è stato inserito il nuovo campo di dettaglio 5 “di cui credito versato da atti di recupero” in cui va indicato l’ammontare del credito riversato, al netto di sanzioni e interessi, qualora nel corso del periodo 2013 siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef esistenti ma non disponibili. (ad esempio per importi superiori al limite massimo previsto). Attraverso la compilazione della colonna 5, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata, ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel 2013.

 

Acconto 2013

E’ stata inserita la nuova sezione “Acconto 2013” da compilare soltanto dai soggetti che hanno presentato il modello Unico 2013 (non per chi ha presentato il 730) e che hanno rideterminato l’acconto Irpef dovuto per il 2013, con le particolari modalità  previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012:

  • redditi di lavoro prestato all’estero in zone di frontiera e altri paesi limitrofi: reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di    € 6.700;
  • redditi di terreni: reddito dominicale ed agrario ulteriormente rivalutati del 15% o del 5% nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale;
  • soggetti non residenti: redditi calcolati senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR;
  • reddito d’impresa calcolato senza tener conto delle disposizioni riguardanti le reti d’impresa;
  • reddito d’impresa calcolato senza tenere conto della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante;
  • reddito d’impresa e di lavoro autonomo calcolato tenendo conto delle nuove disposizioni riguardanti la deducibilità dei costi degli autoveicoli. (20%)

Al rigo RN55 si deve indicare l’importo dell’acconto dovuto per l’anno 2013, calcolato con le regole di cui sopra.

 

Acconto 2014

Nel modello Unico 2014 va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2014. L’acconto è dovuto nella misura del 100% del rigo “Differenza” (RN33); se l’importo indicato nel rigo RN33 non supera € 52,00 l’acconto non è dovuto.

Nel rigo RN61 va riportato l’importo relativo all’acconto Irpef 2014; in particolare:

  • a colonna 1, va indicato l’importo della prima rata di acconto dovuta (40% del rigo differenza purché tale importo superi € 103,00)
  • a colonna 2, va indicato l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta (60% del rigo differenza ovvero se in unica soluzione 100%).
  • Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (ad esempio per effetto di minori redditi percepiti o maggiori oneri sostenuti nel 2014), può rideterminare gli acconti sulla base di tale minore imposta. Gli importi da indicare nel rigo RN61 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico. 

 Casi particolari

Ai fini del corretto calcolo dell’acconto IRPEF 2014, da riportare nel rigo RN61, in alcuni casi è necessario procedere preventivamente alla rideterminazione del reddito complessivo e del rigo differenza, introducendo i correttivi previsti dalle norme vigenti. Si tratta in particolare di:

  • reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e altri paesi limitrofi; in questo caso l’acconto Irpef 2014 deve essere calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di € 6.700 prevista per il 2013;
  • soggetti non residenti; in questo caso l’acconto Irpef 2014 deve essere calcolato senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Tuir;
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%; in questo caso l’acconto Irpef 2014 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi;
  • deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante; il reddito d’impresa va ricalcolato senza tener conto di tale agevolazione, sebbene per il 2014 detta deduzione forfetaria sia comunque prevista.

In particolare, andrà indicato al rigo RN62:

  • colonna 1, l’importo del reddito complessivo ricalcolato;
  • colonna 2l’imposta netta ricalcolata;
  • colonna 3, l’importo del rigo differenza ricalcolato.  

QUADRO RV

 Sezione I Addizionale regionale all’Irpef

Al rigo RV6 “Addizionale Regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014” utilizzabile soltanto se il contribuente intende presentare un modello Unico 2014 integrativo del Mod 730/2014 precedentemente presentato, è stato ridenominato il campo 2 “Credito compensato con F24”.  In questo campo va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione per il pagamento dell’Imu o delle altre imposte tramite il Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa nei limiti dell’importo indicato a rigo 92, campo 4 del Mod. 730-3/2014. La stessa modifica è stata effettuata per il rigo RV14 per l’addizionale comunale.

  Sezione II-A Addizionale comunale all’Irpef

Al rigo RV11, campo 1, al fine di determinare l’addizionale comunale trattenuta o da trattenere, vanno altresì considerati gli importi indicati nel nuovo campo 4 di rigo RL24, poiché dal 2013, anche i compensi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, eccedenti la soglia di € 7.500, sono assoggettati oltre che all’Irpef e all’addizionale regionale, anche all’addizionale comunale.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti