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Come difendersi da Equitalia, GUIDA PRATICA

Fisco e Tributi 

Rate, ricorsi, richieste di sospensiva e di annullamento. Difendersi dalle cartelle di Equitalia è possibile. Il"mostro" del fisco ora si può combattere con qualche arma in più. Equitalia potrebbe fare meno paura grazie al "Decreto Fare" varato dal governo. Arriva ossigeno per famiglie e imprese strozzate dalle cartelle esattoriali. Le novità più importanti che sono entrate in vigore riguardano soprattutto il pagamento delle tasse e delle rate. I poteri di Equitalia vengono ridimensionati grazie agli 80 articoli del Decreto Fare. Ecco in che modo la legge può aiutare a cavarsela con Equitalia.

 

Rottamazione delle cartelle di pagamento

I contribuenti, possono estinguere il debito con il pagamento dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

L’estinzione avverrà con il pagamento di una somma pari :

1)       all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

2)       delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

 

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

 

Sospensione riscossione

Si può richiedere la sospensione immediata della riscossione se:

1)      la cartella esattoriale è soggetta a prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

2)      c’è la sussistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

3)       esistenza di una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

4)      c’è l’esistenza di una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

5)      vi è il pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

6)      qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

In presenza di una di queste situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare direttamente all’agente della riscossione, anche in modalità telematica, una dichiarazione con cui attesta l’illegittimità dell’atto e chiede la sospensione immediata delle azioni di Equitalia.

Proprio in questa sua dichiarazione il contribuente deve indicare i motivi per cui chiede l’immediata sospensione delle cartelle di pagamento.

Va tenuto conto, ovviamente, che se per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti adottati, il contribuente produce una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Dopo aver presentato istanza di sospensione immediata delle cartelle di pagamento, spetta alla stessa Equitalia che ha emesso la cartella esattoriale, trasmettere entro 10 giorni all’ente creditore.

Nei successivi 60 giorni, l’ente creditore potrà confermare al contribuente che la cartella di pagamento è stata emessa per un buon motivo, allegando la documentazione che prova il debito pendente.

In ogni caso, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

 

Piani di rateizzazione

I contribuenti che hanno ottenuto dei piani di rateizzazione del debito da Equitalia possono non pagare otto rate anche non consecutive, al posto delle due consecutive previste dalla vecchia legge, senza perdere il beneficio. Una concessione estesa anche a quanti ne abbiano fatto richiesta già in passato. In altre parole, se la morosità non arriva complessivamente a otto rate, è sempre possibile chiedere la dilazione di nuove cartelle.

Altra deroga. Se il debitore dimostra una situazione di difficoltà derivante dalla congiuntura economica, può rateizzare il proprio debito iscritto a ruolo in 120 tranches mensili anziché nelle sole 72 concesse fino ad oggi. Norma che si applicherà anche alle rateizzazioni accordate prima dell’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, su questo punto, c’è attesa per il decreto attuativo del ministero dell’Economia che sarebbe dovuto essere emanato entro il 20 settembre rendendo operativa la dilazione, ad oggi rimasta quindi solo sulla carta. Il decreto dovrà anche chiarire quale documentazione serve al contribuente per attestare la propria impossibilità al pagamento.

 

La proroga se peggiora la situazione economica

Qualora il contribuente abbia già ottenuto la dilazione da parte di Equitalia e stia già pagando a rate il proprio debito e la sua situazione economica è nel frattempo peggiorata, potrà richiedere una sola volta la proroga per un massimo di altri sei anni. La richiesta di dilazione a Equitalia può essere fatta anche se il contribuente è decaduto precedentemente dalla rateazione concessa per lo stesso debito dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate. In ogni caso, può essere richiesta e ottenuta la dilazione a rate variabili e crescenti sia per la prima rateizzazione sia per quelle in proroga. Di solito le prime rate saranno più leggere e cresceranno progressivamente nella prospettiva di un miglioramento della tua situazione economica. Infine, è possibile chiedere la dilazione per nuove cartelle anche se il contribuente ha già una rateazione in corso, a condizione però di essere in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza dalla dilazione. Soltanto qualora non vengano versate due rate consecutive, infatti, si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere tempestivamente versato in un'unica soluzione.

 

Lo stop alle cartelle infondate

Se la richiesta è infondata o le somme non sono dovute, il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contestati in una cartella o in ogni altro documento notificato quando, ad esempio, hai già pagato l'importo richiesto o se è in possesso di una sentenza di accoglimento delle sue ragioni o di uno sgravio dell'ente creditore.

La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell'ente pubblico creditore. La domanda può essere presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella. Basta presentare un semplice modulo, reperibile direttamente allo sportello o sul sito di Equitalia e spiegare i motivi per cui si chiede la sospensione della riscossione. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e altri documenti come, per esempio, la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza di accoglimento del ricorso. Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l'attività di riscossione e chiede una verifica all'ente creditore. Se la documentazione presentata è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie. Se entro 220 giorni non il contribuente non riceverà alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

 

L'annullamento dei vecchi debiti

Da luglio 2013 tutte le cartelle esattoriali non pagate di importo non superiore a duemila euro, comprese imposte, sanzioni e interessi, escluso l'aggio di riscossione, iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1999 saranno annullate automaticamente. L'annullamento riguarda tutte le somme iscritte a ruolo sia per debiti di natura tributaria o di altra natura, sia per contributi Inps, multe, contravvenzioni stradali, sanzioni di vario genere. Verranno annullati anche i ruoli provvisori, per i quali è ancora pendente un contenzioso. In questo modo le cause iniziate nelle Commissioni tributarie si estingueranno e le cartelle verranno automaticamente annullate. Per sapere con certezza se la propria cartella esattoriale può essere automaticamente annullata, è necessario verificare che il ruolo sia stato resto esecutivo prima del 31 dicembre 1999. L'indicazione della data è presente nella cartella notificata. Nel caso in cui l'indicazione della data non fosse presente, è possibile chiedere tale informazione direttamente all'agente della riscossione.

 

Il ricorso ai giudici

La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario qualora presenti "indizi" di nullità per vizi propri. In particolare, le principali cause che possono comportare la nullità della cartella di pagamento riguardano, generalmente: il vizio di notifica, il mancato rispetto dei termini di decadenza, il vizio di motivazione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa sottoscrizione, il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata, l'illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari, la non conformità al ruolo e l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento.

I termini per fare ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella. In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone Rai, tributi locali, il termine di presentazione è di 60 giorni dalla notifica e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario). In caso invece di contributi previdenziali, il termine è di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro. In caso di sanzioni amministrative (il caso più frequente è quello delle multe al codice della strada) il termine è di 30 giorni e ci si può rivolgere al giudice di pace della zona in cui è avvenuta l'infrazione.

 

Le ganasce

Le ganasce fiscali o anche il fermo amministrativo dei beni mobili registrati diventa inefficace nell'ipotesi in cui il contribuente abbia nel frattempo versato le somme dovute. In tal caso, il provvedimento di fermo deve essere immediatamente revocato. Il fermo perde inoltre efficacia. In ogni caso, l'adozione delle ganasce fiscali è preclusa se il contribuente ha ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo.

 

Prima casa impignorabile

Col nuovo decreto, adesso è vietato pignorare l’unico immobile posseduto dal contribuente purchè non sia di lusso, villa (categoria catastale A/8) o castello (categoria catastale A/9) e che sia adibito ad abitazione principale. I provvedimenti hanno due obiettivi chiari: dare un volto umano al fisco e soprattutto abassare il numero di contenziosi tra Equitalia e i contribuenti. In base ai dati raccolti da Adusbef e Federconsumatori tra i principali tribunali - a fine 2012 ha visto passare i pignoramenti dai 37.347 del 2011 a quota 45.859, con un aumento di 8.512 casi. Novità anche per chi possiede un'auto. Per quanto riguarda i veicoli, va sottolineato che non potranno essere applicate le ganasce se il contribuente dimostra entro 30 giorni dal preavviso (non più 20 come prima delle modifiche) che l’automobile o un altro mezzo di trasporto a motore sono strumentali alla sua attività professionale.

 

Limitazione dei poteri di Equitalia

Per migliorare l’immagine del suo esattore, il governo ha anche introdotto una serie di provvedimenti volti a limitarne i poteri soprattutto nei confronti del bene più prezioso per gli italiani: la casa. Per legge, è ora vietato pignorare l’unico immobile posseduto dal contribuente (anche nel caso delle pertinenze: box, soffitta o posto auto) a patto che non sia di lusso, villa (categoria catastale A/8) o castello (categoria catastale A/9) e che sia adibito ad abitazione principale. Mentre in caso di espropriazione immobiliare, l’innalzamento della soglia del debito minimo per procedere sale da 20mila  a 120.000 euro.

Decisamente una novità positiva quella introdotta dal decreto che, tuttavia, non deve far abbassare la guardia ai proprietari di case alle prese con il pagamento delle rate. Meglio ricordare che se Equitalia non potrà più far partire l’esproprio, gli istituti di credito possono comunque continuare ad esigere il pignoramento, visto che l’articolo 40 del Testo unico bancario stabilisce che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30esimo e 180esimo giorno dalla scadenza della rata”.

Una tutela in più arriva, invece, per i professionisti. I beni strumentali per la produzione potranno essere pignorati solo se il valore di realizzo di altri beni non appare sufficiente a soddisfare il credito. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli, va sottolineato che non potranno essere applicate le ganasce se il contribuente dimostra entro 30 giorni dal preavviso (non più 20 come prima delle modifiche) che l’automobile o un altro mezzo di trasporto a motore sono strumentali alla sua attività professionale.

 

Attenzione ai costi

Ma attenzione, le agevolazioni hanno un costo. Non è certamente un punto da sottovalutare dal momento che il dilazionamento fino a 120 rate viene concesso ai soli debiti iscritti a ruolo, vale a dire quelli gestiti da Equitalia attraverso l’invio della cartella esattoriale nel caso in cui il contribuente che abbia già ricevuto un avviso di pagamento, ad esempio, dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps, non abbia pagato. Una chance che, tuttavia, costa molto cara al contribuente: oltre alla quota del 9% (interessi più sanzioni) che dovrà pagare all’Ente creditore, vanno aggiunti l’aggio – vale a dire il compenso di Equitalia che per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella è del 4,65%, altrimenti raddoppia al 9% – e le spese di notifica pari a 5,88 euro. Da sottolineare che per i ruoli emessi a partire dal primo gennaio 2013 l’aggio è sceso all’8 per cento.

Numeri alla mano, per una sanzione di 5mila euro, il costo aggiuntivo può, quindi, superare 500 euro (450 euro di interessi + 50 euro di aggio + le spese di spedizione) se si paga entro i primi due mesi dalla ricezione della cartella e arrivare a un totale di 6mila se si supera l’anno. Infine, sempre in tema di aggio un’altra piccola speranza potrebbe arrivare per i contribuenti. Gli enti locali che si stanno organizzando per sostituire Equitalia (hanno tempo fino alla fine dell’anno) e riprendersi la gestione della riscossione coatta dei debiti potrebbero decidere di sforbiciare la percentuale di guadagno.

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Redazione di Rete Commercialisti