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Nuovi beni strumentali detassati

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Ritorno della detassazione del 50% dell’ammontare degli investimenti eseguiti dalle imprese in beni strumentali, rispetto alla media del quinquennio precedente, ma limitatamente a un periodo non superiore a 12 mesi. Questa una delle più interessanti novità inserite in una bozza di provvedimento del ministero dello sviluppo economico (Mise) al vaglio del governo, rubricato «disposizioni urgenti in materia di finanza per la crescita».

In effetti, la bozza contiene una serie di misure finalizzate, soprattutto, alla patrimonializzazione delle imprese, a partire dall’introduzione di un bonus sugli investimenti che ricorda, nemmeno troppo vagamente, la vecchia Tremonti, sino alla riduzione del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni, passando per la modifica dell’aiuto alla crescita economica (Ace). Queste, in dettaglio, le principali proposte.

 

Bonus investimenti. Si prevede la detassazione, ai fini dell’Ires e dell’Irap e per un arco temporale molto limitato (12 mesi), degli investimenti incrementali rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Dalla semplice lettura dell’articolato si nota che resterebbero esclusi, dall’applicazione di detta disciplina, i soggetti Irpef ovvero le ditte individuali, le società personali e i lavoratori autonomi.

 

Ace. La proposta prevede la possibilità, in presenza di una perdita d’esercizio o di reddito netto incapiente, di utilizzare la quota riferibile al rendimento nozionale a scarico del debito per l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), tenendo conto che la trasformazione in un «credito d’imposta», decorrerà dalla data di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei diversi organi competenti, per un importo pari al prodotto tra l’importo del rendimento nozionale e l’aliquota Ires. 

Con l’obiettivo di premiare l’accesso alla quotazione o l’incremento del proprio capitale, per quelle società già inserite nei listini, è previsto l’aumento al 6% del rendimento nozionale.

 

Rimpatrio dei capitali. La bozza, si ricorda elaborata del dicastero dello sviluppo economico, prevede una serie di interventi, atti a favorire il rimpatrio dei capitali da investire, per almeno cinque anni, nelle proprie società.

Le disposizioni prevedono la limitazione della tassazione al rimpatrio (sostitutiva Ires e Irap del 27%), assenza di sanzioni relative alla mancata tassazione dei ricavi e alla mancata compilazione del quadro sui trasferimenti all’estero (quadro RW), con il riversamento del differenziale dell’Iva, tra quanto indicato come maggior volume d’affari degli anni per i quali non siano decorsi i termini per l’accertamento e le maggiori operazioni passive, entro un termine abbastanza ristretto. L’appetibilità di questa formula, però, risiede nell’esclusione della punibilità penale di numerosi reati di natura tributaria, nell’applicazione delle sanzioni al solo soggetto titolare dell’operazione di rimpatrio e nello scarico di responsabilità per i professionisti o delegati che assistono il contribuente in tale pratica.

 

Prestiti obbligazionari. Prevista l’abrogazione dei limiti patrimoniali per le emissioni dei prestiti obbligazionari, di cui agli artt. 2412 e 2413 c.c. ed estensione del regime d’imposta sostitutiva (dlgs 239/1996) agli interessi e altri proventi maturati su detti prestiti. Previsto, inoltre, il riallineamento delle condizioni di deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie e la soppressione dell’obbligo di applicazione della ritenuta di acconto.

 

Credito alle imprese. Infine, per fornire maggiore finanza alle imprese, il provvedimento prevede l’estensione del regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi maturati sui finanziamenti erogati da enti creditizi collocati sul territorio comunitario, prevede la possibilità di erogare finanziamenti alle imprese da parte di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari e dispone che anche le cessioni di crediti, riferibili a finanziamenti, siano soggette a imposta sostitutiva, comprensiva dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

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Redazione di Rete Commercialisti