Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Niente sanzioni per chi paga in modo non corretto la Tasi

News 

Niente sanzioni tributarie per i contribuenti che commettono errori nei versamenti della Tasi. Le violazioni effettuate dai contribuenti nel calcolare le somme da pagare sono giustificati dalla confusione normativa che regna sovrana nella disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili. È questa la risposta governativa che è stata data in un question time alla Camera dei deputati.

Nelle risposta fornita dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti si rileva come l’inapplicabilità delle sanzioni per i contribuenti che versano meno del dovuto si renda necessaria, considerati anche i recenti interventi normativi che hanno più volte modificato le scadenze e le modalità di pagamento. Da ultimo con il dl 88/2014, come indicato nella risposta, il governo ha differito al 16 ottobre il termine per il pagamento della Tasi in tutti i comuni che non hanno approvato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. Tra l’altro proprio il dl 88, pubblicato nei giorni scorsi nella Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che spetta al contribuente calcolare il tributo e che la semplificazione degli adempimenti, con l’invio di bollettini e modelli di pagamento precompilati da parte dei comuni, è rimandata al prossimo anno. Questo comporta che in tempi brevi proprietari e inquilini devono quantificare l’imposta dovuta, con la probabilità di commettere degli errori nei versamenti. Non a caso nella risposta al question time viene richiamato il principio contenuto nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) che, per garantire collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti, esclude l’irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione di una norma tributaria. In effetti, tenuto conto dei vari interventi normativi che si sono succeduti, sulla Tasi la confusione è totale. Tra l’altro, oltre alla disposizione dello Statuto, anche se nella risposta non viene richiamata, c’è un’altra norma che nel nostro ordinamento prevede che il contribuente non debba essere sanzionato se la legge non è chiara. L’articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che contiene i principi generali in materia di sanzioni fi scali, ammette l’errore dipendente da incertezza oggettiva sul significato della norma di legge e ne fa conseguire la non punibilità del contribuente. In questi casi il giudice tributario può disapplicare le sanzioni eventualmente contestate dal fisco (articolo 8 del decreto legislativo 546/1992)

Nella risposta governativa, infine, viene ricordato che gli errori nei versamenti possono sempre essere regolarizzati spontaneamente pagando una mini sanzione. In particolare, con il ravvedimento sprint il contribuente può sanare gli errori nei 14 giorni successivi alla violazione versando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali (tasso 1% annuo) maturati fino al giorno del pagamento.

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso  

Redazione

Redazione di Rete Commercialisti