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La legge di conversione del Dl 16/2014 non risolve i problemi della Tasi, che resta la componente più critica della nuova Iuc (imposta unica comunale), e finisce per rendere ancora più complessa la sua applicazione. A partire dal pagamento per il 2014, che viene disciplinato in maniera differenziata: le abitazioni principali devono versare la Tasi in unica soluzione entro il 16 dicembre, tutti gli altri immobili pagano invece l'acconto a giugno con l'aliquota base dell'1 per mille.
Fatta salva la diversa decisione dei Comuni, ma in tal caso la delibera deve essere inviata al dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio. Termine piuttosto ristretto se si considera che i sindaci hanno ancora tre mesi di tempo per chiudere i bilanci e decidere come azionare la leva fiscale sugli immobili, vista anche la complementarietà con l'Imu sulle aliquote complessivamente applicabili. Ancora più critica appare la scelta per gli oltre 4mila comuni che vanno al voto il 25 maggio e che possono adottare solo atti urgenti e improrogabili. L'operazione sarebbe formalmente legittima perché si tratta di rispettare un termine di legge, ma di fatto finirebbe per condizionare la nuova amministrazione, quindi è difficile che i sindaci uscenti portino in consiglio la delibera sulle aliquote Tasi.
In molti Comuni scatterà così il sistema previsto dalla legge di conversione del Dl 16/2014, foriera di complicazioni con particolare riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principali, tutti soggetti al pagamento dell'acconto compresi quelli che non dovrebbero corrispondere nulla. Ad esempio: il Comune ha l'aliquota Imu al massimo e quindi non ha più margini per introdurre la Tasi sulle seconde case, e intende far pagare la Tasi solo alle prime case oppure vuole azzerare l'aliquota per specifiche tipologie di immobili. I problemi peraltro non riguardano solo i contribuenti ma anche i Comuni, che si troveranno a gestire una marea di richieste di rimborso.
Inoltre il legislatore non ha tenuto conto che la Tasi va pagata anche dall'occupante, nella misura compresa tra il 10 e il 30% da stabilire con regolamento comunale; in assenza del quale verranno di fatto a mancare le condizioni per effettuare il pagamento dell'acconto, non potendo peraltro pretendere che il proprietario versi anche la quota dell'inquilino trattandosi di due obbligazioni tributarie autonome. Resta da sciogliere anche il nodo dei bollettini Tasi precompilati che i Comuni dovrebbero inviare ai contribuenti, operazione che si rivela complessa se non proprio di scarsa utilità per mancanza di dati ed informazioni sugli occupanti degli immobili. Sul punto è difficile ipotizzare un chiarimento da parte del Governo, dopo l'annuncio sull'invio della dichiarazione dei redditi a casa dei contribuenti dal 2015. La legge di conversione del Dl 16 contiene tuttavia alcuni elementi che fanno propendere per l'autoliquidazione della Tasi: 1) l'indicazione delle stesse date di versamento dell'Imu; 2) l'utilizzo del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24; 3) l'aliquota dell'1 per mille che il contribuente deve utilizzare per l'acconto di giugno, nel caso di mancata adozione dei provvedimenti comunali.
Si attende ora una conferma ufficiale del Ministero con il decreto di adozione del bollettino di versamento.
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Redazione di Rete Commercialisti