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Bonus mobili e arredi 2014: nessun tetto alle spese

Finanziamenti 

BONUS MOBILI: DI COSA SI TRATTA

Il bonus mobili o bonus arredi è lo sconto Irpef al 50% fruibile per chi acquista mobili ed elettrodomestici di classe A per l’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Quindi può fruirne solo chi effettua tali lavori di recupero edile.

Bonus arredi di nuovo flessibile. Niente imposte di registro e bollo per i proprietari che abbassano i canoni di locazioni. Tutelati gli inquilini che avevano autodenunciato l’esistenza di un contratto di locazione in nero. Deroga per gli enti locali e territoriali alla possibilità di assumere personale ad hoc per Expo 2015. Queste le proposte di modifica al Piano casa (dl 47/2014) che si accingono ad essere introdotte, presentate dai relatori al decreto Franco Mirabelli (Pd) e Stefano Esposito (Pd), nel corso dei lavori nelle Commissioni lavori pubblici e territorio in Senato.

 

LE PROPOSTE DI MODIFICA AL PIANO CASA

Eliminazione del tetto dal bonus mobili previsto dalla legge Stabilità: fino al 31 Dicembre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, sono computate ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Agevolazioni fiscali per i proprietari che decidono di rinegoziare il canone d’affitto: in caso d’accordo tra le parti, finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione sarà esente dalle imposte di registro e di bollo.

Sanata la situazione degli inquilini che avevano autodenunciato l’esistenza di un affitto in nero: salvi i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire da giugno 2011. I proprietari, quindi, non potranno imporre agli inquilini di liberare l’abitazione.

Deroga per gli enti locali e territoriali all’assunzione di personale dedicato a Expo: gli enti locali e territoriali, oltre alla società in house, potranno assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di opere relative a Expo 2015.

Installazione di manufatti leggeri senza permesso edilizio: esce dal concetto di «nuova costruzione» (quindi non serve più il permesso edilizio) l'installazione di manufatti leggeri (prefabbricati, roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni usate come abitazioni o depositi) che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto.

Ampliamento per gli appalti a 5 anni del periodo per dimostrare i requisiti per le attività di verifica dei progetti: sugli appalti è infine ampliato a cinque anni il periodo per dimostrare i requisiti per le attività di verifica dei progetti, sono fatti salvi quelli messi a rischio dalle contraddizioni normative sui lavori specialistici e viene eliminato il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione alle Ati e percentuale di esecuzione dei lavori per i raggruppamenti di imprese

 

BENI AGEVOLABILI NEL BONUS MOBILI 2014

La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto di:

Mobili

Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Grandi Elettrodomestici

La classe energetica non deve essere inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

L’Agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

 

ADEMPIMENTI

Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

-          la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati

-          il codice fiscale del beneficiario della detrazione

-          il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

 

LE FAQ SUL BONUS MOBILI 2014 DEL GOVERNO

1. Se le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, è possibile usufruire del bonus mobili?

Si, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui questi beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere dimostrata tramite le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in vigore, sulla base della tipologia di lavori da realizzare, oppure dalla comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, che riporta la data di inizio dei lavori, e, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

2. Posso fruire del bonus mobili se effettuo interventi di tinteggiatura delle pareti del mio appartamento?

La tinteggiatura rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria, quindi se eseguita nelle singole unità immobiliari non dà diritto alla detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del Tuir. Di conseguenza chi effettua questo tipo di lavori nel proprio appartamento non può fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Nel caso in esame, pertanto, il bonus può essere fruito solamente dai condomini che effettuino tinteggiature sulle parti comuni degli edifici condominiali. Resta inteso che, se il singolo intervento effettuato sulla singola unità abitativa fa parte di un intervento più vasto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, l’intervento stesso viene assorbito dalla categoria superiore, aprendo le porte alla fruibilità delle detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinate dall’art. 16-bis del Tuir. Si ricorda, per esempio, che gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono normalmente anche le opere di pittura e finitura (tipicamente ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria), necessarie per completare l’intervento edilizio nel suo insieme. Nei casi in cui, pertanto, la tinteggiatura rientri in un complesso di interventi di categoria superiore realizzati nella singola unità abitativa, sarà possibile fruire anche del bonus mobili.

 

3. Per l’acquisto di alcuni mobili destinati all’arredo della casa ristrutturata ho pagato con assegno o con finanziamento. Ho diritto comunque al bonus arredi?

Per poter beneficiare della detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di beni (mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer) finalizzati all’arredo di immobili per i quali si fruisce della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite carte di debito (es. bancomat), carta di credito, bonifico bancario o postale. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

 

4. L’acquisto di un frigorifero può godere del bonus fiscale anche non c’è stata ristrutturazione edilizia? Il vecchio è stato rottamato con dichiarazione del venditore del nuovo.

È possibile usufruire della detrazione solo nell’ipotesi in cui l’acquisto di un elettrodomestico avvenga in presenza di lavori di ristrutturazione nell’immobile oggetto della specifica agevolazione fiscale. Lo sconto Irpef, calcolato nella misura del 50% , spetta infatti per l’acquisto di mobili nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, solo qualora gli stessi siano destinati all’arredo dell’immobile residenziale oggetto di ristrutturazione (articolo 16 del Dl 63/2013). La detrazione andrà ripartita in dieci quote annuali. Sarà peraltro necessario eseguire i pagamenti mediante carte di debito o credito, nonché bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

 

5. Per quali interventi è possibile richiedere il bonus mobili?

Abbiamo detto quindi che il bonus può essere richiesto solo da chi ha in corso lavori di ristrutturazione. Ma per quali lavori può essere richiesto?

C’è stata molta confusione in merito, perché la detrazione 50% è legata anche ad alcuni interventi, come la sostituzione di un tubo del gas o l’apposizione di un corrimano ad una ringhiera, che non sono di manutenzione straordinaria, ma che l’Agenzia delle Entrate considera agevolabili.

Tuttavia gli stessi interventi  non sono però legati al bonus mobili, come la stessa Agenzia ha chiarito con la miniguida Bonus mobili ed elettrodomestici, che elenca così gli interventi ammessi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali);

- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;

- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

 

6. Per quali mobili è possibile richiedere il bonus?

Non c'è alcuna distinzione merceologica relativa al tipo di mobili il cui acquisto è incentivabile, a differenza di quanto si era pensato in un primo tempo dopo l'approvazione del decreto legge.

Si era parlato, infatti, in un primo momento, solo di arredi fissi, come cucine in muratura e armadi a muro, mentre invece l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili oltre a cucine di tutti i tipi, anche letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione. Restano esclusi, invece, tende, tendaggi e complementi d'arredo.

I mobili in questione non devono essere necessariamente legati all'intervento effettuato. Ad esempio, se si ristruttura il bagno, si può detrarre anche l'acquisto della nuova cucina, se si realizza un nuovo tramezzo nell'ingresso si potrà detrarre anche l'acquisto di mobili per arredare il soggiorno, e così via.

Se invece si usufruisce della detrazione 50% per lavori su parti comuni di edifici condominiali è possibile fruire del bonus mobili solo per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo di tali parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc..

Sono agevolabili anche le spese per il trasporto e il montaggio.

 

7. Come richiedere il bonus mobili?

Basterà indicare gli estremi catastali dell'immobile in sede di dichiarazione dei redditi.

Fondamentale è poi conservare la documentazione fiscale relativa alle spese, quindi fatture e copie dei bonifici, correttamente eseguiti, indicando il codice fiscale di chi effettua la spesa, la partita iva o il codice fiscale della ditta beneficiaria del pagamento e la stessa causale attualmente utilizzata per gli interventi di ristrutturazione.

Per l'acquisto di mobili o elettrodomestici è ammesso anche il pagamento con bancomat o carta di credito, per il quale farà fede la data in cui è avvenuta la transazione e non quella di addebito in conto corrente.

Non sono ammessi, invece, pagamenti con assegni o contanti.

Se gli interventi di ristrutturazione di cui è interessato l'immobile richiedono uno specifico titolo abilitativo, è necessario esserne in possesso, mentre per gli interventi di attività edilizia libera è sufficiente un'autocertificazione.

 

8. In quanti anni viene ripartita la detrazione fiscale?

 In 10 anni, in quote uguali pari a 1/10 per anno.

 

9. Vi è un importo minimo per poter beneficiare del “Bonus Mobili”?

 No, non vi è nessun importo minimo.

 

10. In quali negozi posso fare acquisti validi per il “Bonus Mobili”?

In tutti! Il Bonus Mobili è una detrazione fiscale, pertanto non vi sono negozi convenzionati. Il beneficio si applica ai beni acquistati (purché pagati secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate), indipendentemente dai punti vendita in cui viene effettuato l’acquisto.

 

11. Sono un commerciante di arredi, apparecchi di illuminazione, materassi, grandi elettrodomestici: devo applicare io il “bonus mobili”?

No! Per chi vende arredi, apparecchi di illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà il vostro Cliente a presentare la documentazione relativa all’acquisto, nella sua dichiarazione dei redditi.

 

12. Chi sono i potenziali beneficiari del bonus mobili?

Tutte le persone fisiche che presentano dichiarazione dei redditi e pagano imposte allo Stato, purché abbiano eseguito un intervento di recupero del patrimonio edilizio di una unità immobiliare. In particolare:

- il proprietario o il nudo proprietario;

- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

- i soci di cooperative divise e indivise;

- i soci delle società semplici;

- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado

13 . Sono esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi (ad esempio perché ho un reddito da pensione inferiore ai 7.500 euro oppure un reddito da collaborazione occasionale inferiore a 4.800 euro), ho diritto al Bonus Mobili?

No, per godere del bonus mobili occorre essere “fiscalmente attivi” per lo Stato. Nei casi sopra citati non sussiste questa pre-condizione.

 

14. Qualora la mia dichiarazione dei redditi esponga un importo di imposte dovute per l’anno, inferiore alla detrazione sul bonus mobili e sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, posso riportare la differenza a credito nella dichiarazione successiva?

No, perché l’importo portato in detrazione non può superare l’ammontare delle imposte dovute per l’anno oggetto di dichiarazione.

 

15. Le imprese hanno diritto al Bonus Mobili?

No, il bonus mobili è un’agevolazione fiscale rivolta alle persone fisiche.

 

16. Cosa significa che il “Bonus Mobili” è legato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio?

 Il decreto legge del 6 giugno 2013 ha esteso le detrazioni fiscali al 50%, già previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche all’acquisto di arredi. Il principio di fondo della legge è il seguente: nel momento in cui avviene un intervento di recupero del patrimonio edilizio, è possibile sia necessario sostituire anche gli arredi e gli apparecchi di illuminazione. Pertanto anche l’acquisto di questi nuovi beni deve godere di un vantaggio fiscale per il consumatore.

 

17.  Quali sono gli interventi di  recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus Mobili?

In estrema sintesi: sono interventi agevolabili quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari.

- Manutenzione straordinaria (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni esterne);

- Restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l'adeguamento delle altezze del solaio);

- Ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);

- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che, ad esempio, una giovane coppia che compra un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l'arredamento del medesimo.

 

18.  Non ho eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma ho acquistato arredi, apparecchi di illuminazione o materassi. Posso godere del “Bonus Mobili”?

No, oggi la legge consente di godere del “Bonus Mobili” soltanto in caso di acquisti di arredi relativi e concomitanti ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

 

19. Ho acquistato arredi per una casa di nuova costruzione, ho diritto al “Bonus Mobili”?

No, manca il vincolo fondamentale della ristrutturazione edilizia.

 

20. Ho eseguito lavori in casa per il miglioramento delle prestazione energetiche (detrazione fiscale del 65%). Ho diritto al Bonus Mobili

 No, questo tipo di agevolazione non consente di accedere al “Bonus Mobili”.

 

21. Ho installato sistemi volti al miglioramento della sicurezza domestica (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento, montaggio di vetri anti-infortunio, installazione di corrimani etc...): ho diritto al “Bonus Mobili”?

No. Alla luce delle restrittive indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013, tali interventi non rientrano in quelli  agevolabili.

 

21. Ho ritinteggiato tutte le pareti di casa: ho diritto al “Bonus Mobili”?

No, tali interventi non rientrano in quelli agevolabili, in quanto manutenzione ordinaria.

 

22.  Ho sostituito i sanitari. Ho diritto al “Bonus Mobili”

 No, se è stata mera sostituzione di sanitari usati con sanitari nuovi. Sì, se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di interventi di ristrutturazione.

 

23. Ho rifatto i pavimenti. Ho diritto al “Bonus Mobili”?

No, se è stata mera sostituzione di pavimenti usati con pavimenti nuovi. Sì,  se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di interventi di ristrutturazione.

 

24. Ho sostituito gli infissi esterni, i serramenti o le persiane con altri aventi caratteristiche migliorative”: ho diritto al “Bonus Mobili”?

 Sì, tali interventi rientrano tra quelli agevolabili.

 

25. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini: ho diritto al “Bonus Mobili” per gli arredi acquistati per la MIA unità immobiliare?

No, le spese per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su parti comuni danno diritto all’agevolazione, pro-quota, ai singoli proprietari solo per i mobili destinati all’arredo di tali parti comuni, quali – a mero titolo di esempio – arredo dell’alloggio del portiere, illuminazione degli spazi comuni, arredi di sale condominiali, arredi per i locali lavanderia.

 

26. Il mio condominio ha eseguito lavori di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini ed ora deve acquistare arredi o apparecchi di illuminazione per le parti comuni (sale condominiali, locali lavanderie, alloggio del portiere, illuminazione scale etc…):  abbiamo diritto al “Bonus Mobili”?

Sì, l’agevolazione sarà ripartita pro-quota su ciascuna unità immobiliare.

 

27. Ho ristrutturato il bagno: posso acquistare la cucina o il divano con il “Bonus Mobili”?

Sì, non vi è correlazione tra l’ambiente ristrutturato e gli arredi acquistati, purché riferiti alla medesima unità immobiliare.

 

28. Come faccio a dimostrare che ho eseguito lavori di recupero del patrimonio edilizio?

- Se i lavori eseguiti necessitano di DIA, SCIA o CIL occorre conservare ai fini della detrazione, oltre ai documenti che attestino l’avvenuto pagamento dei lavori, anche tale documentazione.

- Se i lavori eseguiti non necessitano di DIA, SCIA o CIL occorre conservare ai fini della detrazione, oltre ai documenti che attestino l’avvenuto pagamento dei lavori, anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

 

29. Sono proprietario dell’unità immobiliare al 50% insieme ad un altro familiare e ho sostenuto interamente le spese per l’intervento di recupero del patrimonio edilizio. Ho diritto al “Bonus Mobili”?

Si, ne ha diritto.

 

30. Ho eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio su più unità immobiliari a me intestate: ho diritto al “Bonus Mobili” per ciascuna di esse?

 Sì, ha diritto alla detrazione fiscale per l’acquisto di arredi, per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.

 

31. L’importo portato in detrazione per il “Bonus Mobili” può essere superiore all’importo portato in detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio?

Sì, la spesa sostenuta per gli arredi può essere superiore alla spesa sostenuta per la riqualificazione dell’immobile.

 

32. Qual è l’arco temporale di validità del “Bonus Mobili?

Le spese per arredi, apparecchi di illuminazione e materassi devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 (data di emissione del decreto legge “Bonus Mobili”) e il 31 dicembre 2014.

 

33.  In quale periodo devo aver effettuato lavori di recupero del patrimonio edilizio utili all’agevolazione del “Bonus Mobili”?

 I pagamenti per gli interventi suddetti devono essere effettuati nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di emissione del decreto legge “Agevolazioni per le ristrutturazioni”) e il 31 dicembre 2014.

 

34. La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi?

Sì, necessariamente.

 

35.  La data di pagamento dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi?

No, può essere anche successiva, purché sia antecedente la data di inizio lavori.

 

36. Quali beni godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

- I mobili nuovi di tutte le tipologie, quali a titolo esemplificativo letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per bagno, arredi per esterno etc…

- I grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, laddove sia prevista l’etichetta energetica.

- Gli apparecchi per illuminazione (a titolo di esempio, lampade, lampadari, appliques…)

- I materassi.

 

37.  I mobili su misura godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

Sì, senza dubbio.

 

38.  I mobili usati o di antiquariato godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

No, non sono agevolabili.

 

39. Ho sostituito una parte usurata di un mobile già in mio possesso. Posso usufruire del “Bonus Mobili”?

No, l’intervento non è agevolabile.

 

40 . Quali beni sono esclusi dal Bonus Mobili?

Purtroppo non sono agevolabili dal Bonus Mobili gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (tappeti, tessili per la casa, cornici, oggettistica etc…)

 

41.  Quali elettrodomestici sono inclusi nel Bonus Mobili?

I grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni (laddove sia prevista l’etichetta energetica). A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi di condizionamento.

 

42.  Il trasporto ed il montaggio di arredi ed elettrodomestici è agevolabile dal Bonus Mobili?

Sì, purché tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

 

43. Come devo pagare gli arredi affinché mi sia riconosciuto il “Bonus Mobili”?

Con il bonifico “parlante” oppure, come da recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno accettati anche pagamenti effettuati con Carta di Credito o Bancomat. Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di  partita iva del fornitore.

 

44. Posso pagare con assegni oppure in contanti?

No, gli acquisti pagati in questo modo non potranno godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”.

 

45. Ho acquistato arredi e li sto pagando a rate. Ho diritto al “Bonus Mobili”?

 Se la finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, riportando gli elementi obbligatori del bonifico parlante, è possibile godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”.

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Redazione di Rete Commercialisti