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Non solo le svalutazioni indeducibili delle rimanenze finali o dei lavori in corso di esecuzione trovano spazio tra le variazioni da apportare in Unico 2014, ma anche le valutazioni eccedenti quanto statuito dal Tuir, a dimostrazione che l’applicazione delle regole di cui agli articoli 92 e 93 non determinano un “valore minimo” ma un vero e proprio “valore puntuale” che non ammette scostamenti. Questa considerazione emerge chiaramente dal modello Unico 2014 SC, in cui fa la propria comparsa un nuovo rigo tra le variazioni in diminuzione (RF 54) dedicato alle «rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate si sensi del Tuir».
I TERMINI DEL PROBLEMA
Da sempre nel modello Unico è presente un rigo, tra le variazioni in aumento, dedicato alle riprese fiscali collegate a una valorizzazione in bilancio delle rimanenze finali e delle opere in corso di esecuzione inferiore a quella dettata dagli articoli 92 e 93 del Tuir (in Unico 2014 il rigo è RF13). Per quanto non sia una novità, relativamente al 2013 questo rigo accoglierà (almeno laddove le imprese interessate decidano di adeguarsi alla prassi dell’agenzia delle Entrate) le svalutazioni degli immobili (e, più genericamente, di tutti i beni valutati a costo specifico) in applicazione di quanto affermato con risoluzione 78/2013. Interpretando in modo letterale il comma 5 dell’articolo 92 del Tuir, l’Agenzia ha ritenuto non deducibili le svalutazioni (operate in applicazione del criterio civilistico del «minore tra costo e mercato» di cui all’articolo 2426, n. 9 del Codice civile) in tutti i casi in cui il costo non sia determinato ricorrendo ai criteri convenzionali del Fifo, del Lifo o del costo medio, ma sia (più semplicemente) il costo specifico di acquisto o di produzione. In dottrina si ritiene errato consentire la deducibilità di una svalutazione quando il costo è determinato convenzionalmente, e non consentirla quando, magari per lo stesso bene, il costo è determinato in forma analitica ; tuttavia, laddove l’impresa ritenga, prudentemente, di applicare la tesi delle Entrate, l’importo della svalutazione iscritto in bilancio dovrà essere ripreso a tassazione al rigo RF13 (si veda il primo esempio qui accanto). Altrettanto controverso è il trattamento di questa svalutazione ai fini Irap, laddove la deducibilità in applicazione del principio della “presa diretta” della base imponibile dal conto economico incontra la disapprovazione dei verificatori che considerano le svalutazioni sempre irrilevanti nel mondo Irap.
IL VALORE SUPERIORE
Il “nuovo” rigo RF54 è, invece, destinato ad accogliere la situazione (diversa ma, per certi versi, speculare) di chi ha iscritto in bilancio rimanenze finali o lavori in corso di esecuzione a un valore superiore a quello determinato sulla base degli articoli 92 e 93 del Tuir. Potrebbe, ad esempio, essere il caso di chi valuta con il metodo «della percentuale di completamento” (che l’articolo 93 prevede solo per le opere di durata ultrannuale) anche i lavori di durata infrannuale. L’idea che, anticipando la tassazione, non vi fossero conseguenze dal lato tributario (come se il legislatore fiscale dettasse un valore minimo e non un valore puntuale) era piuttosto diffusa, anche se fin dalla circolare 141/E/1998 in tema di Irap era chiaro che l’Agenzia propendeva per l’obbligatorietà, in questo caso, di una variazione in diminuzione.La comparsa in Unico di un apposito rigo chiarisce definitivamente la questione, per cui le imprese dovranno, nel caso di specie, ricondurre in dichiarazione il valore di bilancio a quello fiscale (si veda il secondo esempio qui accanto). Un eventuale errore, destinato a compensarsi con le rimanenze iniziali dell’anno successivo, avrà effetti non tanto sotto l’aspetto impositivo, quanto su quello sanzionatorio, e, sulla base di una discutibile interpretazione dell’agenzia (circolare 31/E/2012), anche a titolo di interessi.
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Redazione di Rete Commercialisti