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MAXI TASI
I comuni possono incrementare le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille per fi nanziare detrazioni e altre agevolazioni. Queste ultime potranno avere anche effetti inferiori (oltre che equivalenti) a quelle relative all’Imu 2013
CAMBIANO LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE E VERSAMENTO DI TASI E TARI
La Tasi non potrà essere pagata attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste, ma solo con F24 e bollettino postale centralizzato. È saltata la facoltà per i comuni di esternalizzarne la gestione senza gara a chi nel 2013 ha gestito l’Imu. A regime, il pagamento potrà essere effettuato o in unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate con lo stesse scadenze previste per l’Imu (16 giugno e 16 dicembre): l’acconto dovrà essere versato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, con obbligo di conguaglio in sede di saldo, sempre che la deliberazione comunale sia pubblicata sul sito del Mef entro il 28 ottobre (i comuni devono trasmetterla entro il 21 ottobre); in mancanza, si applicheranno le aliquote dell’anno prima o quelle standard. Per il solo 2014, sugli immobili diversi dall’abitazione principale, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata applicando l’aliquota base (1 per mille) e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni pubblicate entro il 28 ottobre. Sempre per il 2014, per le prime case, si pagherà tutto in un’unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del comune sia pubblicata sul sito del Mef entro il 31 maggio (trasmissione entro il 23 maggio). La Tari, invece, potrà essere riscossa anche tramite mav, rid, pos, ecc. ed essere affi data in via diretta, oltre che al soggetto gestore dei rifi uti, anche a quello che lo scorso anno ha gestito la Tares. La tempistica è rimessa alle scelte dei comuni.
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
I terreni agricoli sono fuori dalla Tasi. Sono state reintrodotte, inoltre, le fattispecie di esenzione già previste per l’Imu a favore degli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Ripristinate anche le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f) ed i) del dlgs 504/1992 Esenti, infi ne, i rifugi alpini non custoditi, dei punti di appoggio e dei bivacchi. I produttori di rifi uti speciali assimilati pagheranno la Tari, ma i comuni dovranno prevedere riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità smaltite autonomamente. Sempre i comuni dovranno individuare le aree di produzione di rifi uti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Per gli anni 2014 e 2015, i comuni potranno utilizzare coeffi cienti per la determinazione della tariffa rifi uti, superiori o inferiori del 50%, a quelli del cosiddetto metodo normalizzato (dpr n. 158/1999) e bypassare i coeffi cienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte fi ssa della tariffa alle utenze domestiche. È stato eliminato il limite del 7% del costo complessivo per le riduzioni ed esenzioni facoltative, che ora i comuni potranno introdurre coprendole per intero con altre risorse.
IMU
Per gli immobili oggetto di multiproprietà, il versamento è effettuato dall’amministratore, che è autorizzato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità fi nanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
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Redazione di Rete Commercialisti