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Accertamento dell'Agenzia delle Entrate: ecco come difendersi

Fisco e Tributi 

Quando si riceve un Avviso di Accertamento dall'Agenzia delle Entrate il contribuente o la società ha quattro possibili modalità per contestare l'atto ricevuto.

Definizione dell'accertamento con acquiescenza totale

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento il contribuente può rinunciare a presentare ricorso e definire con acquiescenza l'intero accertamento in maniera agevolata, versando, subito o  a rate,  le maggiori imposte risultanti dall'avviso di accertamento oltre alle sanzioni ridotte a un sesto e agli interessi.

Acquiescenza delle sole sanzioni

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento il contribuente può fare acquiescenza alle sole sanzioni beneficiando della riduzione a 1/3 e successivamente proporre ricorso contro le maggiori imposte rinvenienti dall'avviso di accertamento ricevuto.

Istanza di accertamento con adesione

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento il contribuente, anche se avesse definito le sole sanzioni di cui al punto precedente, può presentare un'istanza di "accertamento con adesione" che consente di instaurare il contraddittorio con l'Ufficio per la valutazione degli ulteriori elementi e dei dati forniti dal contribuente e attendere di essere invitato dall'Agenzia delle Entrate a valutare eventuali riduzioni delle maggiori imposte accertate. In tal caso il termine per presentare il ricorso è sosposo per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Ricoso

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento il contribuente può presentare ricorso contro l'avviso di accertamento ricevuto alla commissione tributaria provinciale indicata nell'atto e chiedere, in via amministrativa, all'Agenzia delle Entrate indicata nell'atto la sospensione della riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ovvero, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto.

 Controversie minori

Per le controversie che riguardano le maggiori imposte il cui valore complessivo non supera 20.000 euro il contribuente, in caso di mancata acquiescenza dell'atto,  può presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento e attendere di essere chiamato. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 40%. Trascorsi 90 giorni senza che sia stata definita l'istanza di reclamo-mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di competenza, depositando la predetta istanza di reclamo-mediazione che, in tal caso, vale come ricorso.

Va tenuto presente che, qualora il contibuente adivenga a instaurare il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, la soccombenza a seguito della decisione della Commissione tributaria provinciale comporta, oltre al pagamento delle imposte, il pagamento delle sanzioni intere che possono arrivare fino al cento per cento delle maggiori imposte

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