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La compensazione si allarga: utilizzabili anche somme dovute al fisco per l'adesione

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Via i paletti per la compensazione dei crediti commerciali delle imprese verso le pubbliche amministrazioni con le somme dovute al fisco a seguito di adesione all’accertamento o alle altre forme di definizione della pretesa tributaria. La compensazione degli accertamenti tributari con i crediti commerciali va dunque a regime. Il dl approvato dal governo prevede infatti la rimozione dello sbarramento temporale che limita il meccanismo introdotto nel 2013 ai crediti maturati entro il 31 dicembre 2012. Allargata inoltre la compensazione degli stessi crediti con i debiti fiscali a ruolo: il meccanismo è utilizzabile per le cartelle notificate fino al 30 settembre 2013, anziché entro il 31 dicembre 2012.

Secondo l’art. 28-quinquies, inserito nella disciplina della riscossione con l’art. 9 del dl n. 35/2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, utilizzando il modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;

- definizione con adesione agli inviti a comparire (anche in materia di imposte di registro, ipocatastali, successioni e donazioni);

- definizione con adesione ai processi verbali di constatazione;

- rinuncia all’impugnativa (acquiescenza);

- definizione agevolata delle sanzioni;

- conciliazione giudiziale;

- mediazione.

Presupposto indispensabile è che il credito sia certificato ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del dl n. 185/2008, oppure del comma 3-ter, lett. b), e che la certificazione indichi la data prevista per il pagamento.

Il decreto legge varato dal governo interviene sull’art. 28-quinquies, sopprimendo le parole «maturati al 31 dicembre 2012», in modo da stabilizzare la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti commerciali anche in relazione alle somme dovute a seguito della definizione della pretesa tributaria e/o sanzionatoria anteriormente all’iscrizione a ruolo, in sede di adesione all’accertamento, all’atto di contestazione, all’invito a comparire, ai processi verbali, nonché di mediazione o conciliazione giudiziale.

Disposizioni simili sono dettate dall’art. 28-quater, introdotto precedentemente dal dl n. 78/2010, che consente la compensazione dei crediti commerciali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il dm attuativo del 19/10/2012 limita il meccanismo alle cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012, termine che il recente dl differisce al 30 settembre 2013.

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Redazione di Rete Commercialisti