Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
REGIME DEI MINIMI 2015 : www.retecommercialisti.it/blog/read/193
Il regime dei minimi è un regime fiscale agevolato che prevede l’esenzione dall’Iva (essa non va versata al Fisco né inserita in fattura), un’Irpef del 20% in sostituzione delle aliquote progressive della normale tassazione e diverse semplificazioni burocratiche, come l’esenzione dall’obbligo della comunicazione Iva annuale, degli elenchi fornitori e clienti e delle scritture contabili.
Qual è il problema più grande per chi intende aprire la partita IVA? Sicuramente quello di contenere i costi, soprattutto i costi che hanno a che fare con il fisco. E il regime dei minimi può essere d’aiuto a chi inizia.
Ma quali sono le caratteristiche che deve avere un contribuente alle prime armi per accedere al regime dei minimi?
E soprattutto, cosa prevede il regime dei minimi?
Si risparmia davvero?
È conveniente?
Molti sono i dubbi.
Vediamo di capirci di più.
Il regime dei minimi è un particolare regime fiscale italiano introdotto con la legge 244 del 24 dicembre 2007(e successivamente modificato), che prevede dei vantaggi fiscali volti al risparmio fiscale ed al contenimento dei costi amministrativi per i contribuenti che, avendone i requisiti, vi aderiscono.A partire dal 2008, dunque, per i soggetti che intraprendono un’attività di impresa o di professione, se in possesso dei requisiti che vedremo più avanti, il regime dei minimi è il regime naturale.
È sempre comunque valida l’opzione per il regime ordinario.
QUANTO SI PAGA
Se apri la partita IVA con il regime dei minimi, a fine anno dovrai versare un’imposta sostitutiva pari al 5% del tuo reddito (differenza tra ricavi incassati e costi pagati) anziché applicare l’IRAP (3,90%) e l’Irpef agli scaglioni di reddito come dalla tabella qui sotto.
Scaglioni reddito 2013 |
Aliquota |
Irpef lordo 2013 |
Da 0 a 15.000 euro |
23% |
23% di reddito |
Da 15.000,01 a 28.000 euro |
27% |
3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro |
Da 28.800,01 a 55.000 euro |
38% |
6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro |
Da 55.000,01 a 75.000 euro |
41% |
17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro |
Oltre 75.000 euro |
43% |
25.420 + 43%sulla parte eccedente i 75.000 euro |
E già è una bella differenza!
Ma con il regime dei minimi si possono scaricare tutte le spese sostenute nel corso dell’anno?
La risposta è positiva. Le spese sostenute, purché inerenti l’attività, possono
essere dedotte anche con tale regime. E i contributi previdenziali fissi? Idem. Devono essere pagati!
REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME DEI MINIMI
Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti
minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
b) nel triennio precedente:
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000;
- iniziano l’attività e presumono di avere i requisiti di cui ai punti 1) e 2)
Altri requisiti richiesti, oltre quelli indicati nell’ art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla sua volontà;
- da inizio attività successiva al 31/12/2007
Possono quindi entrare nel nuovo regime agevolato:
- I contribuenti che, nel triennio precedente l’inizio dell’attività, non hanno esercitato alcuna attività professionale, artistica o di impresa (anche se in forma associata o familiare);
- Le attività che non sono una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l’iscrizione agli albi professionali (nel caso di professionisti).
Possono tuttavia usufruire del regime dei minimi i soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà.
Se invece l’attività è una prosecuzione di un’attività precedentemente esercitata da un’altra persona, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.
Prima di andare avanti, occorre meglio chiarire cosa si intende per prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta.
Sì, perché ciò che sembra ovvio per tutti può non esserlo per il fisco (e viceversa).
Cosa si intende per prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta?
Per mera prosecuzione si intende anche quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.
Inoltre è sempre bene verificare caso per caso l’applicazione di questa regola.
Facile intuire i motivi. La norma per come è stata pensata ha carattere elusivo dal momento che è finalizzata a evitare ogni forma di abuso per quei contribuenti che potrebbero avere interesse a continuare l’attività precedente non come lavoratori dipendenti, bensì come lavoratori autonomi, al solo scopo di godere delle agevolazioni fiscali.
Ad esempio, lavoravi come webmaster alle dipendenze di un’azienda di grafica. A causa della crisi economica l’azienda sta riducendo il personale. Ti propone allora di aprirti la partita IVA nel caso in cui in futuro decida di rivolgersi a te per qualche lavoretto.
No. Questo no! Non è possibile farlo.
Chi non può essere contribuente minimo?
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
- coloro che applicano i regimi speciali Iva;
- i non residenti;
- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano attività di cessioni di immobili e mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che, contestualmente, partecipano a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.
TIPO DI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE TALE REGIME
Persone fisiche esercenti attività di impresa o arti o professioni che non partecipino già in qualità di soci a società di persone, associazioni professionali, società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale.
TIPI DI ATTIVITA’ ESCLUSE DA TALE REGIME
agricoltura – editoria – gestione telefonia pubblica – intrattenimenti e giochi – rivendita documenti di trasporto pubblico o sosta – agenzie di viaggio e turismo – agriturismo – vendite a domicilio – rivendita beni usati, oggetti d'arte o di antiquariato in quanto tali attività sono già regolamentate da regole contabili e fiscali speciali e particolari.
MODO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'
- non deve avere dipendenti o collaboratori a progetto;
- non deve avere ricavi relativi a cessioni all'esportazione;
- non deve erogare somme sotto forma di utili di partecipazione.
TIPO DI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE TALE REGIME E PER QUANTO TEMPO
Il regime dei minimi viene applicato per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora computo il trentacinquesimo anno di età possono applicare il nuovo regime fiscale fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno.
Esempi:
Se hai 29 anni, potrai applicare il regime dei minimi fino al compimento del 35° anno (quindi più di cinque anni di permanenza nel regime).
Se hai 37 anni, potrai applicare il regime dei minimi solo per 5 anni avendo già computo il 35° anno di età.
I soggetti che invece decadono dal regime (per scelta o per esclusione) non possono più avvalersene e rientrerà pertanto nel regime ordinario.
Le persone fisiche che vogliono applicare tale regime non devono aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica , professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta anche sotto forma di dipendente, escluso il caso del praticantato. In pratica è da ritenere mera prosecuzione quella attività svolta in sostanziale continuità ad esempio con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell’attività precedente, nello stesso luogo , nei confronti degli stessi clienti (ad esempio non può essere minimo il dipendente che lavora in una palestra poi cessa come dipendente e apre nella medesima palestra una sua attività con partita Iva e lavora nel medesimo ambiente e fattura ai medesimi clienti);
chi inizia ex novo nel 2012 o comunque ha iniziato dal 2008 può applicare tale regime per un massimo di cinque anni e comunque fino al compimento dei 35 anni. Cio significa che se si è iniziato nel 2008 a 32 anni tale regime si può applicare fino al compimento dei 35 anni quindi si applica dal 2008 fino al 31.12.2011 (quattro anni), se si è iniziato nel 2008 a 28 anni si può applicare per ben 8 anni cioè fino ai 35 anni compiuti nel 2015, fermo restando che si conservino tutti gli altri requisiti richiesti.
Chi comincia nel 2012 si può trovare in queste due situazioni in relazione all’età e alla durata:
a) durata massima 5 anni senza vincolo di età (quindi anche un 50enne può iniziare nel 2012 ma solo fino al 2016 se nei tre anni precedenti non ha svolto attività similari come dipendente o collaboratore o con partita Iva;
b) comunque oltre i 5 anni fino a quando si raggiungono i 35 anni di età.
QUALI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E FISCALI HANNO I CONTRIBUENTI MINIMI?
I contribuenti in regime dei minimi, come hai visto prima, versano l’imposta sostitutiva del 5 %. Non esiste nessun obbligo di assoggettamento a IVA! Niente IRAP. Niente studi di settore. Niente comunicazioni IVA, spesometro e blacklist.
E soprattutto, non esiste nessun obbligo di assoggettamento a ritenuta d’acconto per le operazioni attive (le operazioni che vengono fatturate). Data l’esiguità dell’imposta sostitutiva (5%) l’ammontare delle ritenute d’acconto (20%) accumulate sui compensi e ricavi andrebbe a superare l’ammontare delle tasse da pagare con la conseguenza che si verificherebbe una situazione di credito con il fisco.
Le fatture emesse quindi non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta. La fattura emessa dal contribuente che aderisce al regime dei minimi dovrà indicare invece, oltre alla dicitura che richiama alla normativa in vigore e cioè:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 della Legge 244/2007 Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L. 98/2011”
anche la seguente dicitura
“È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011”
Riepilogando, i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, sono esonerati dai seguenti adempimenti:
- obbligo di liquidazione e versamento dell’IVA
- obbligo di registrazione fatture di acquisto e fatture emesse
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA
- studi di settore
- comunicazione dei dati inerenti lo spesometro
- compilazione elenco clienti e comunicazioni blacklist
- adepimenti IRAP
Si tratta di un bel po’ di semplificazioni se si considera la complessità degli adempimenti burocratici a cui sono soggette tutte le imprese e i professionisti in regime ordinario
QUALI SONO GLI SVANTAGGI DEL REGIME DEI MINIMI?
Non illuderti troppo! Il regime dei minimi ha molti vantaggi, ma conserva anche delle sorpresine da non trascurare.
Infatti non tutti sanno che con il regime dei minimi:
- non è possibile acquistare più di 15.000 €uro di beni strumentali, come ad esempio mobili e arredi,
- computer, stampanti, etc…
- non è possibile avere dipendenti in quanto l’attività esercitata è considerata sempre personale
- non è possibile detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto che diventa però costo deducibile
- superato il limite di 30 mila euro si fuoriesce dal regime dei minimi dall’esercizio successivo e
- superato il limite di 45 mila euro di ricavi bisognerà tornare al regime ordinario anche per l’anno in corso.
Quindi valuta sempre i pro e i contro prima di fare scelte che potrebbero rivelarsi errate in un secondo momento.
Il regime dei minimi è un’ottima opportunità masi consiglia sempre di verificare la situazione con un Commercialista di www.Retecommercialisti.it , che sicuramente ti saprà indirizzare nel migliore dei modi.
QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL “REGIME DEI MINIMI”?
- Determinazione del reddito in base al principio di cassa;
- determinazione del reddito in deroga, rispetto alle regole stabilite dal TUIR;
- assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva: sul reddito imponibile (art. 1, commi 104 e 108, L. 244/07 e art. 4 D.M. 2 gennaio 2008) si applica l’imposta sostitutiva del 5%;
- ritenuta d’acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta la loro “appartenenza” al regime dei minimi.
COME SI FA
Chi inizia una attività di impresa o di arte o professione e presume di rispettare tutte le condizioni particolari richieste per l'applicazione di tale regime lo comunica nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9 in sede di apertura partita iva, barrando nel quadro B - sezione regimi fiscali agevolati - la casella denominata “Contribuenti minimi”.
Il limite di euro 30.000,00 di ricavi, in caso di inizio attività, sarà da ragguagliare ad anno, nel senso che se un soggetto inizia il 1.3.2011 dovrà indicare nel quadro B del modello AA9 nel campo "volume di affari presunto" ricavi presunti per euro 25.000,00 ( 30.000,00:12x 10).
Applicando tale regime vi sono delle semplificazioni sia contabili che fiscali e precisamente:
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito viene determinato sulla base del principio di cassa. I componenti positivi e negativi rilevano quindi per la formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, nonostante la competenza possa essere di altro periodo di imposta.
In sintesi, un ricavo partecipa alla formazione del reddito quando viene incassato e un costo quando viene pagato a nulla più rilevando, anche nella formazione del reddito d'impresa, il principio di competenza.
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi, non trovano applicazione le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 che prevede alcune limitazioni nella deducibilità dei costi.
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
- può non istituire i registri vendite e/o corrispettivi e acquisti (anche se è consigliabile compilarli lo stesso in quanto serviranno poi per determinare la quantità dei ricavi e degli acquisti necessari a determinare il reddito da dichiarare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi);
- esonero dalla liquidazione mensile o trimestrale iva in quanto l'iva non si applica alle vendite e non si detrae sugli acquisti e quindi non occorre effettuare alcun calcolo su eventuale iva da versare (in tale regime l'iva non si applica sulle vendite e non potendola detrarre sugli acquisti si somma al costo).
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
- non si presenta la comunicazione annuale iva e neppure la dichiarazione iva;
- non si è soggetti agli studi di settore, che è uno dei vantaggi più importanti nella applicazione di questo regime;
- esenzione dal pagamento e dalla compilazione della dichiarazione IRAP, che è un altro dei vantaggi importanti di cui si usufruisce fin tanto che tale imposta verrà applicata;
- si applica una imposta sostitutiva sia dell'Irpef sia delle addizionali nella misura del 20% ed inoltre si è esenti dall'Irap.
ADEMPIMENTI CHE PERMANGONO ANCHE NEL REGIME DEI MINIMI
- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi.
In applicazione di questo regime si raccomanda di apporre sulle fatture emesse o sulle ricevute fiscali la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, legge finanziaria 2008 n. 244 del 24.12.2007";
- obbligo di integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari indicando aliquota e relativa imposta;
- obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro CM.
CESSAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI
La cessazione del regime si verifica quando il contribuente durante l’anno:
- consegue ricavi o compensi superiori a euro 30.000,00 ma inferiori a euro 45.000,00;
- effettua una cessione all'esportazione;
- sostiene spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto;
- eroga somme a titolo di partecipazioni a utili;
- effettua acquisti di beni strumentali (totale fattura iva compresa) che sommati a quelli dei due anni precedenti superano i 30.000,00 euro;
- diventa socio in una società sia di persone che s.r.l. trasparenti.
Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni oppure si realizza una delle fattispecie di cui sopra.
Nel caso in cui i ricavi superino di oltre il 50% il limite annuo di 30.000,00 euro la cessazione deve avvenire nell'anno stesso del superamento. In questo caso il contribuente dovrà provvedere agli adempimenti sia contabili che extracontabili di chi applica il regime ordinario iva cosiddetto "naturale", dovrà quindi applicare l'iva sui ricavi e detrarre l'iva sugli acquisti che prima considerava nel totale fattura e quindi come costo.
Dovrà quindi effettuare le liquidazioni iva mensili o trimestrali e versare l'iva come avviene nel regime normale iva.
Tale regime ordinario verrà applicato per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i 3 successivi.
FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI PER RIENTRARE NEL REGIME AD IVA NORMALE MA ORA DENOMINATO DEGLI “EX-MINIMI”
I soggetti che dovranno obbligatoriamente uscire dal regime dei minimi saranno:
- coloro che indipendentemente dall’età erano in attività con partita Iva prima dell’1.1.2008;
- coloro che avevano avviato un'attività a partire dal 2008 se nel triennio 2005/2007 avevano svolto un’altra attività di impresa o di lavoro autonomo.
VANTAGGI CHE RIMANGONO PER GLI EX MINIMI
- ritornano ad applicare l’Iva ma la liquidazione verrà fatta in unica soluzione in modo annuale;
- continuano a non essere soggetti ad Irap;
- ricominciano a dedurre le spese mediche e gli altri oneri deducibili oltre i contributi commercianti o artigiani;
SVANTAGGI PER CHI ERA MINIMO E ORA DEVERE RITORNARE NEL REGIME NORMALE
non si applica più la tassazione agevolata del 20% (che per i nuovi minimi scende al 5%) ma si ritorna ad applicare le aliquote della tassazione normale a scaglioni di reddito che inizia dal 23%;
probabilmente ritornano ad essere soggetti agli studi di settore (che era uno dei principali motivi che lasciavano maggior tranquillità ai soggetti di piccole dimensioni che non dovevano fare ogni anno i conti con il reddito minimo da studi di settore che si aspetta il fisco.
FAQ
Chi applica il regime dei minimi può assumere dipendenti o sostenere costi per collaborazioni occasionali?
Chi applica il regime dei minimi non può sostenere costi relativi a personale dipendente né per collaborazione coordinate e continuative al progetto ossia non può avere spese relative a soggetti titolari di reddito di cui all'articolo 50, comma1, lettera c) e c) bis del TUIR, ma è importante sottolineare che invece può sostenere e dedurre costi per collaborazioni occasionali (vedi circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 28.1.2008).
Cosa indico in fattura o su ricevuta fiscale per segnalare che applico il regime dei minimi?
La frase da indicare sui documenti di vendita è "Fuori campo applicazione Iva articolo 1, comma 100, legge 244/2007".
Nel caso di professionisti che aderiscono al nuovo regime si applica la ritenuta d’acconto?
Il contribuente professionista minimo applica regolarmente le ritenute come le applicano gli altri professionisti non in tale regime, chiaramente nel caso in cui ne ricorra l’obbligo e solo fino al 31.12.2011 essendo nel regime dei vecchi minimi. Poi per i nuovi minimi dal 1.1.2012 non si applica più la ritenuta in quanto altrimenti il contribuente sarebbe fisiologicamente sempre a credito, pagando le tasse a titolo sostitutivo del 5% e facendosi poi trattenere la ritenuta del 20%.
Nel regime dei minimi posso dedurre le spese mediche e altri oneri dal quadro RP del modello unico?
Il contribuente che inizia una attività scegliendo il regime dei minimi deve sapere che, se ha solo reddito di lavoro autonomo o d’impresa, una volta accertato che ha i requisiti per poter applicare tale regime, che andrà a dichiarare nel quadro CM del modello unico, non potrà dedurre alcuna spesa medica né altri oneri deducibili o detraibili tranne i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, come ad esempio i contributi relativi alla gestione Inps commercianti o artigiani, che dedurrà dallo stesso quadro CM. Quindi sarà da valutare attentamente tale circostanza negativa se sono presenti spese mediche consistenti o altri oneri.
Nel regime dei minimi si possono dedurre le perdite?
Le perdite d'impresa e di lavoro autonomo conseguite dai contribuenti minimi sono disciplinate nei commi 107 e 108 della Finanziaria 2008. In particolare, il comma 108 prevede una autonoma disciplina per le perdite che si sono generate nel corso dell'applicazione del regime dei minimi che possono essere compensate esclusivamente con il reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito negli anni successivi, entro il limite temporale di 5 anni, per l'importo che trova capienza in essi. Il comma 107 disciplina invece le perdite che si sono generate negli anni prima dell'ingresso nel regime dei minimi. Tali perdite potranno essere compensate secondo le regole ordinarie del TUIR. Considerando le modifiche intervenute negli anni passati in tema di compensazione perdite, risulteranno utilizzabili le perdite del quinquennio precedente generate in regime di contabilità ordinaria e quelle del 2006 e 2007 (entro i successivi 5 anni) per i contribuenti in contabilità semplificata o per i lavoratori autonomi in quanto, in tali periodi, era in vigore un regime analogo a quello previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria. Si ricorda che dal 2008 le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi sono ritornate a poter compensare le perdite soltanto con altri redditi conseguiti nel medesimo periodo d’imposta e se vi è un eccedenza di perdita viene persa.
Quali sono, in sintesi, le vere agevolazioni che comunque rimangono per i soggetti che sono costretti a uscire dal regime dei minimi e che possono comunque applicare il regime degli “ex minimi” o “regime supersemplificato” avendone i parametri come
Le agevolazioni che rimangono sono il versamento dell’iva in unica soluzione su base annuale entro il 16 marzo di ogni anno, l'eliminazione del versamento dell’acconto iva a dicembre, l’esclusione dal pagamento dell’Irap di cui comunque alcuni contribuenti avrebbero potuto usufruire ugualmente in ragione dell’assenza di organizzazione ma che precauzionalmente avrebbero dovuto pagare per poi chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Ritornano invece applicabili, tra gli altri adempimenti, gli Studi di Settore e l’obbligo dell’invio degli elenchi clienti e fornitori cosiddetto “spesometro”.
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Redazione di Rete Commercialisti