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Rottamazioni bis delle cartelle di pagamento

 

Rottamazione dei ruoli – Art. 1, commi 1 e 2 (NOVITA’)

Il Collegato alla manovra di bilancio 2018 pubblicato in G.U. lo scorso 16 ottobre (D.L. 148/2017) ha riaperto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6, DL n° 193/2016, prevedendo:

A)    Il DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLE RATE

 I termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30.11.2017.

Quindi, in caso di mancato pagamento delle rate entro le predette scadenze, non si determina l’inefficacia della definizione purchè il relativo pagamento sia effettuato entro il 30.11.2017.

B)    RIAMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE

E’ prevista la possibilità di accedere al beneficio in esame ai soggetti esclusi dalla definizione in quanto non hanno provveduto ad effettuare tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10-31.12.2016.

Ora, in presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 e per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12 con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile essere riammessi purchè:

  1. Entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito Internet di Equitalia entro il 31.10.2017;
  2. Entro il 31.05.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. Siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018) le somme:

-          Affidate all’Agente della riscossione a titolo di caparra e interessi;

-          Maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;

nonché a decorrere dall’ 1.8.2017 gli interessi di cui all’art. 21, comma 1, DPR 602/73.

Inoltre:

  • Il nuovo comma 13-quienquies prevede che il debitore nella citata istanza debba indicare il numero di rate (max 3) in cui intende effettuare il pagamento;
  • Il nuovo comma 13-sexies dispone che:

-          Sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni, in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;

-          L’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, semprechè’ non abbia avuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia presentata istanza di assegnazione/emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

-          L’Agente della riscossione comunica al debitore:

  1. Entro il 31.03.2018 l’importo delle rate scadute e non pagate;
  2. Entro il 31.7.2018 quanto dovuto ai fini della definizione, le relative rate e il giorno/mese di scadenza di ciascuna di esse.

C)    ROTTAMAZIONE DEI RUOLI BIS

L’ambito di applicazione della definizione agevolata è esteso ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 1.1. al 30.09.2017  (in precedenza dal 2000 al 2016).

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando apposita istanza entro il 15.5.2018 utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito internet di Equitalia entro il 31.10.2017.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un massimo di 5 rate di pari importo alle seguenti scadenze:

Anno 2018                                                     Luglio, settembre, ottobre, novembre

Anno 2019                                                     Febbraio

L’Agente della riscossione:

  • Entro il 31.3.2018 avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati dall’1.1. al 30.9.2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento;
  • Entro il 30.6.2018 comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione.

E’ infine previsto che:

-          A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute per la definizione, “è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data”;

-          La definizione è ammessa ancorchè non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

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