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Bilancio d'esercizio

I Nostri Professionisti esperti del settore effettuano Consulenza in materia di bilancio con la redazione dei prospetti e dagli allegati previsti dalla legge.

ll bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine del periodo amministrativo e del risultato economico conseguito nell’esercizio.

Il bilancio d’esercizio svolge le seguenti funzioni:

  • è un documento amministrativo che collega la gestione passata a quella futura;
  • è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società;
  • è uno strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti che in vario modo sono interessati agli andamenti aziendali e che si collocano si all’interno dell’azienda sia all’esterno di essa, come le banche e gli altri finanziatori.

CLAUSOLA GENERALE

La clausola generale fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancio e lo individua nella chiarezza con cui esso deve essere redatto e nella verità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell’esercizio.

  1. La chiarezza del bilancio va intesa come intelligibilità da parte di persone dotate di media cultura contabile. Essa deriva dalla rigorosa osservanza delle regole giuridiche che disciplinano:
    • la struttura e il contenuto delle varie parti del bilancio;
    • la valutazione degli elementi attivi e passivi;
    • l’iscrizione delle poste del Conto economico.
  2. La rappresentanza veritiera e corretta del patrimonio e del reddito d’esercizio non può consistere nella ricerca di una impossibile verità oggettiva, ma va intesa come il comportamento in buona fede da parte degli amministratori, che devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle varie voci di bilancio, tenendo presenti:
    • le norme di legge;
    • i principi contabili.
    Il file del bilancio è:
    • l’obbligo di fornire informazioni complementari a quelle stabilite dalla legge;
    • l’obbligo di derogare alle norme di legge, in casi eccezionali, se la loro applicazione impedisce di conseguire l’obiettivo fondamentale.

Principi di redazione del bilancio:

  1. La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. E’ il principio della prudenza, che esclude gli utili sperati. Ad esso è associato il principio della continuità aziendale (going concern), secondo il quale le valutazioni devono essere eseguite con criteri di “funzionamento”.
  2. Si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Questa disposizione rafforza il principio della prudenza.
  3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Qui viene affermato il principio della competenza economica.
  4. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
  5. Gli elementi diversi compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  6. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

La costanza dei criteri di valutazione imposta da questo principio mira a limitare le possibilità di “manovra” dei redattori del bilancio, che non possono mutare a loro discrezione le regole di valutazione.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

  1. STATO PATRIMONIALE: mette in evidenza la composizione del patrimonio aziendale al termine del periodo amministrativo, determinato secondo la logica valutativa con cui si definisce il reddito d’esercizio; è il prospetto chiamato a fornire la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
  2. CONTO ECONOMICO: che dà la dimostrazione del risultato economico dell’esercizio;
  3. NOTA INTEGRATIVA: che è destinata a chiarire alcuni dati contenuti nei due documenti contabili di sopra.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono due schemi a struttura obbligatoria, nel senso che le varie voci devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato dalle norme che ne stabiliscono il contenuto.

La legge chiede agli estensori del bilancio di rispettare la denominazione e la successione dei gruppi, delle classi e delle singoli voci che sono previste negli schemi che essa detta per lo Stato patrimoniale e il Conto economico.

In alcuni casi vi è la possibilità di apportare variazioni agli schemi obbligatori:

  • possibilità di una o più analitica suddivisione delle voci;
  • possibilità di eseguire raggruppamenti di voci;
  • l’obbligo di aggiungere altre voci;
  • l’obbligo di adattare le voci.

LO STATO PATRIMONIALE

  1. Le attività risultano classificate in base al criterio della destinazione economica, cioè avendo riguardo alla funzione che i vari investimenti svolgono nell’impresa. A tale criterio si associano anche alcune utili informazioni di carattere finanziario che consentono di cogliere il vario grado di liquidità degli impieghi.
  2. Circa le voci del passivo il criterio è l’origine delle fonti di finanziamento: mezzi propri e mezzi di terzi.

Per i debiti si richiede di indicare l’importo da pagare oltre l’esercizio successivo, sicché viene introdotta anche qui una qualificazione finanziaria.

LA STRUTTURA

Lo stato patrimoniale è caratterizzato da una distinzione delle sue poste in raggruppamenti di vario livello, che sono contrassegnati da caratteri alfabetici e numerici:

  • lettere maiuscole: raggruppamenti di struttura (Immobilizzazioni, Attivo circolante…);
  • numeri romani: indicano le varie classi in cui si suddividono i raggruppamenti di struttura;
  • numeri arabi: indicano le singole voci nell’ambito delle classi o dei raggruppamenti.

Solo i numeri arabi e le lettere minuscole possono essere raggruppate, suddivise, aggiunte o adattate.

ESAME DI ALCUNE VOCI PATRIMONIALI

  1. IMMOBILIZZAZIONI: gli elementi patrimoniali destinati ad essere usati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Nello schema dello stato patrimoniale vi sono alcune voci che compaiono sia tra le immobilizzazioni sia nell’attivo circolante: gli acconti a fornitori, le partecipazioni e i titoli.
  2. FONDI PER RISCHI E ONERI: gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati solo a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile. In questo gruppo rientrano: i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, il fondo per imposte e gli altri fondi.
  3. TFR DI LAVORO SUBORDINATO: questa voce è destinata ad accogliere gli accantonamenti netti per le somme da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.
  4. RATEI E RISCONTI: I ratei e i risconti possono riferirsi anche a costi e proventi comuni a più esercizi, purché siano da ripartire per competenza economica in proporzione al tempo.

Infatti la disposizione di cui stiamo occupando stabilisce che:

  • la voce ratei e risconti attivi comprende i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei attivi) e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi);
  • la voce ratei e risconti passivi comprende i costi di competenza dell’esercizio pagabili in esercizi successivi (ratei passivi) e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

Tra i risconti attivi vanno inseriti i disaggi su prestiti.

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