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Intervento in appello

Burocrazia 

L'intervento, nel solo grado di appello, di un soggetto che avrebbe dovuto parteciapere anche al giudizio di primo grado non comporta necessariamente la rimessione della causa dinanzi al giudice provinciale; ciò nel caso in cui l'intervenuto accetti la causa nello stato in cui si trova, eliminando la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale. Questa è l'analisi svolta dal Ctr di Roma nella sentenza n.819/10/2014 dello scorso 12 Febbraio. Il giudice richiama in tal senso delle pronunce di cassazione e i principi sulla ragionevole durata del processo, censurando comportamenti giudiziari che "siano d'ostacolo a una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e in particolare dal rispetto effettivo del principio del contardditorio"

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti