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Dichiarazioni, visti raddoppiati

Burocrazia 

Dal 2014, le dichiarazioni, in presenza di crediti che il contribuente intende compensare, dovranno essere sottoposte a una doppia osservazione da parte dei Professionisti. Questa doppia osservazione è necessaria per il rilascio del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva, sia dei crediti per imposte dirette, ritenute e imposte sostitutive, se superiori a 15 mila euro annui per singolo tributo.  Questo doppio controllo è stato introdotto dal nuovo obbligo sulle compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap a cura del comma 574, dell’art.1, della legge 147/2013.

Rimangono perplessità per quanto riguarda i crediti residui degli anni precedenti, pei i quali le Entrate hanno richiesto il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 2014, periodo d’imposta 2013, nella quale viene rigenerato il credito residuo derivante dagli anni precedenti. Ad esempio il credito maturato al 31 Dicembre scorso, naturalmente superiori a 15 mila euro per imposte dirette, imposta regionale ritenute o imposte sostitutive, che sarà correttamente indicato nella dichiarazione Unico 2014, periodo d’imposta 2013, da presentare il prossimo 30 Settembre. La nuova compensazione differisce da quella prescritta per l’Iva nella sostanza, infatti per i crediti Iva superiori  ai 5 mila euro, la compensazione può avvenire solo “ a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”, in presenza di compensazione orizzontale ( con debiti diversi o contributi), il credito cristallizzato alla fine dello scorso anno di ammontare superiore a 15 mila euro, poteva essere già compensato lo scorso  16 Gennaio, pur potendo presentare la dichiarazione il prossimo 30 Settembre.

Inoltre le entrate non vietano espressamente la possibilità che un Professionista rilasci il visto di conformità anche per la propria dichiarazione.

 

IL PUNTO SULLA COMPENSAZIONE 

 

Ambito applicativo

Contribuenti indivuali e/o collettivi anche privati, che intendono utilizzare la compensazione orizzontale per li.Dd., Irap, ritenute d'acconto e imposte sostitutive superiori a 15 mila euro.

 

Decorrenza

Dal 2014, ma con riferimento ai crediti indicati nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2013.

 

Esclusioni

I crediti vantati di ammontare non superiore a 15 mila euro o che sono compensati in modalità verticale.

 

Procedura

Rilascio del visto di conformità da parte del soggetto abilitato iscritto negli elenchi della Direzione regionale delle Entrate, competente per territorio. Possibile il rilascio del visto a cura di soggetti che esercitano il controllo contabile, per i soggetti diversi dalle persone fisiche o assimilati (soggetti collettivi).

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti