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Tares: nessuna sanzione se il Comune invia i bollettini in ritardo

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Novità sulla Tares. Non vi è sanzione per il versamento insufficiente della maggioranza Tares, qualora la causa fosse il ritardo dell’invio dei bollettini  pre compilati da parte del comune.

Il versamento della maggioranza per servizi indivisibili ( la cui scadenza è stata stabilita dalla legge 147/2013 del 24 Gennaio), che viene interamente devoluta allo Stato, a differenza della tassa sui rifiuti avviene per autoliquidazione. Ovvero: il contribuente dovrà pagare la nuova imposta entro il termine del 24 Gennaio, anche se non dovesse aver ricevuto il modello pre compilato da parte dell’ente locale. Diversamente dalla Tares, la tassa sui rifiuti si può non pagare, qualora non si riceva l’avviso dell’ufficio tributi.

L’articolo 5, comma 4-bis, Dl 102/2013 dispone che “ nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati ”.                                                        

Inoltre, nel rispetto dell’articolo 10 della legge 212 del 2000, “ non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.                                                         

È inevitabile che molti pagamenti della maggiorazione giungeranno anche molto oltre il termine del 24 Gennaio, in quanto esiste l’ipotesi che nel 2013 si siano verificate variazioni delle superfici occupate dai contribuenti e che vengono denunciate al comune nel termine stabilito dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione. Molti enti locali, prevedendo  questa evenienza, hanno stabilito termini estesi per la prima e ultima denuncia Tares. Nel caso si verifichi questa eventualità, dopo la denuncia Tares, si potrà provvedere al conguaglio degli importi dovuti, che pertanto giungeranno nei primi mesi di quest’anno.                                                                              

Nel caso in cui la maggioranza derivasse dall’attività accertativa del comune, rilevando una superficie superiore a quella denunciata o  constatando l’omissione degli obblighi dichiarativi, tutti gli importi dovuti (compresi interessi e sanzioni) per queste cagioni, sarebbero acquisiti direttamente dagli enti locali.                                                                                                                          

I Comuni, inoltre, hanno il potere di stabilire in regolamento l’importo minimo al di sotto del quale non procedere ad accertamento, articolo 52, Dlgs 446/97: " i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". Infatti con la legge 147/2013 si è abolito il tetto minimo di 30 euro per i tributi comunali.                                                                         

Tanto, è anche previsto per i controlli da eseguire sulla mini-Imu in scadenza anch’essa il 24 Gennaio.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti