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Consulenti del lavoro: i nuovi “notai” dei rapporti di lavoro

Lavoro 

Basterà il visto dei consulenti, a garanzia dei rapporti di lavoro. Il Protocollo d’intesa (firmato il 15 Gennaio dal Ministro del lavoro E.Giovannini e dal presidente del consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro, M.Calderone) stabilisce che con la nuova Asse.co, ossia l’asservazione che certifica i rapporti di lavoro, il consulente del lavoro attesterà la regolarità dei rapporti di lavoro dell’azienda da lui assistita, esentadola dalle ispezioni del ministero del lavoro. Infatti gli ispettori devono tener conto nella definizione di eventuali accertamenti dell’asservazione del consulente. Inoltre l Asse.co potrà essere utilizzata per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti privati. Il protocollo ha una durata biennale, salvo proroga.

L'Asse.co consentirà di certificare la regolarità rispetto a lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, relativi al lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro. La garanzia della regolarità così certificata dai Consulenti del lavoro - professionisti iscritti all'Ordine ai quali il legislatore ha assegnato negli ultimi anni un ruolo sussidiario affidando loro altre funzioni pubbliche, come la certificazione dei contratti di lavoro, l'intermediazione, la selezione, la conciliazione e l'arbitrato - consentirà ai datori di lavoro di fare affidamento sulla correttezza dei propri adempimenti semplificandone la gestione.

Tale asservazione si basa su una procedura del tutto volontaria e non obbligatoria; infatti è l’impresa che deve inoltrare la richiesta al consiglio nazionale e viene rilasciata entro 30 giorni tramite procedura telematica; può essere lo stesso consulente che assiste l’impresa a richiederla.

Per rilasciare l’Asse.co sono richieste due autocertificazioni:

  1. la prima rilasciata dal datore di lavoro o da chi è delegato nella gestione del personale, in relazione alla non commissione di illeciti, nell’anno precedente l’istanza( per i datori di lavoro che richiedono per la prima volta l’ Asse.co, la dichiarazione fa riferimento all’assenza delle medesime condotte illecite alla data di presentazione dell’istanza;
  2. la seconda rilasciata dal consulente sull’esistenza indubbia dei requisiti per il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e sull’attestazione del rispetto della contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve dare assenso alla pubblicazione dei propri dati.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere da parte del datore di lavoro, del delegato nella gestione del personale e del consulente del lavoro sono punibili penalmente ai sensi del dpr n.445/2000 ( per i consulenti la legge commina la pena della reclusione non inferiore a 2 anni e la radiazione dall’albo).

Le finalità della convenzione sono lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Inoltre i datori di lavoro sono agevolati dal minor rischio di incappare in ispezioni del Ministero del lavoro.

COSA AUTOCERTIFICA IL CONSULENTE DEL LAVORO?

 

Contratti collettivi

Oggetto di autocertificazione: rispetto della parte economico-normativa dei contratti colletivi nazionali e di quelli di secondo livello.

I contratti collettivi da rispettare sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli elementi del contratto collettivo che occorre rispettare ai fini della dichiarazione sono :

a)      retribuzione tabellare-tredicesima mensilità

b)      quattordicesima mensilità (ove prevista)

c)      retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari – scatti di anzianità

d)     permessi retributivi

 

Regolarità contributiva

Oggetto di autocertificazione: rispetto dei requisiti per il rilascio del Durc

Va dichiarato che l’impresa possiede  i requisiti di rilascio del Durc alla data di sottoscrizione della dichiarazione:

a)      richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole

b)      sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative

c)      istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a)      versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta della certificazione

b)      dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate  non inferiore non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza

c)      richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole

 

Corresponsione della retribuzione

Oggetto autocertificazione: effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga ( sono nel caso di delega specifica rilasciata dal datore di lavoro al consulente  del lavoro per la corresponsione delle retribuzioni)

Il Professionista che proceda alla corresponsione delle retribuzioni indicate nei prospetti paga dichiara, laddove sia lui stesso incaricato di tale adempimento in forza di una delega da parte del datore di lavoro, di aver correttamente provveduto.

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Redazione di Rete Commercialisti