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RENT TO BUY AZIENDALE

RENT TO BUY AZIENDALE

Negli ultimi 3 anni si sente molto spesso parlare della particolare operazione di acquisizione aziendale nella quale il potenziale acquirente “subentra al concedente sin da subito nel godimento del bene- con l’opzione (o l’obbligo) dell’acquisto in un tempo successivo- e gli corrisponde, nel corso del rapporto contrattuale un certo importo che dovrà includere sia il compenso per l’utilizzo del bene che il corrispettivo (o parte del corrispettivo) di cessione; detta operazione prende il nome di RENT TO BUY.

Si tratta di due distinte tipologie di contratto: ossia, un contratto di locazione/affitto e un contratto di compravendita “a effetti obbligatori” (i.e. un contratto preliminare di compravendita o un patto di opzione).

I riferimenti normativi alla particolare tipologia di acquisizione sopraesposta sono: l’art. 1526, comma 3, cod. civ. (in tema di vendita con riserva di proprietà)- e l’art. 23 della Legge “Sblocca Italia” del 2014, che ha introdotto una disciplina articolata con riguardo al trasferimento di immobili.

Le preminenti problematiche relative al rent to buy aziendale afferiscono alla disciplina della fase acquisitiva, ossia nel contesto dell’accordo preliminare di cessione, della vendita con riserva di proprietà o dell’opzione d’acquisto. Il rent to buy aziendale si presta ancora di più del rent to buy immobiliare a soddisfare l’esigenza (dell’acquirente) di rinvenire i mezzi finanziari necessari per il perfezionamento dell’acquisto; in tal caso l’avere la disponibilità immediata del “bene” azienda consentirà al potenziale acquirente di utilizzare i ricavi proventi dell’azienda stessa per corrispondere al proprietario i canoni ed il corrispettivo di cessione.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

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