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Sotto il profilo amministrativo aprire un b&b non rappresenta certo un'attività di celere avvio sia con riguardo agli adempimenti che alla documentazione da produrre. Altro aspetto da non trascurare è rappresentato dalla mancanza di uniformità sul territorio nazionale.
Da un punto di vista civilistico non abbiamo a disposizione una definizione puntuale di b&b per via del fatto che la regolamentazione del settore turistico è demandata alle rispettive Regioni e Province autonome. Secondo le varie normative regionali in vigore, i B&B costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, gestite da privati che, servendosi della loro organizzazione familiare, utlizzano parte della loro abitazione con periodi di apertura annuale o stagionali con un numero di camere e letti limitato sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.
Il panorama della normativa regionale in materia turistica è ben articolato, infatti le normative di riferimento sono quelle di seguito riportate.
Regione Riferimento normativa regionale turismo
Friuli L.R. n. 2/2002.
Veneto L.R. n. 11/2013 e DGR n. 498/2016
Trentino Legge Provinciale n. 7/2002
Emilia Romagna L.R. n. 16/2004
Lombardia L.R. n. 27/2015
Toscana L.R. n. 42/2000 e n. 25/2016
Lazio L.R. n. 13/2007 e regolamento n. 73/2015
Basilicata L.R. n. 8/2008
Puglia L.R. n. 27/2013
Molise L.R. n. 13/2002
Sicilia L.R. n. 32/2000
Sardegna L.R. n. 27/1998
Campania L.R. n. 5/2001
Piemonte L.R. n. 31/1985
Valle D’Aosta L.R. n. 11/1996
Liguria L.R. n. 32/2014
Umbria L.R. n. 13/2013
In considerazione di quanto sopraesposto prima di poter procedere all'apertura di un b&b, è indispensabile consultare la specifica normativa regionale, in base al locale destinato all'esercizio dell'attività.
Una volta verificata la normativa regionale di riferimento, bisogna accedere tramite gli eventuali portali dedicati o recandosi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (c.d. SUAP) del Comune di ubicazione dell'immobile, al fine di verificare la documentazione necessaria da allegare al momento di presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
E' utile ricordare come con la presentazione della SCIA l'apertura della struttura ricettiva risulta essere immediata con la possibilità del titolare di affermare l'estitenza del B&B.
La complicazione nella presentazione della SCIA non è tanto la produzione della stessa quanto la relativa documentazione da allegare alla stessa.
In effetti gli eventuali allegati variano da regione a regione. Si può passare dalla sola planimetria dell'abitazione al contratto di proprietà o di affitto per arrivare alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore di clienti.
Successivamente si procede con le pratiche gestite dalle locali A.A.P.I.T o dagli uffici turistici, per la classiuficazione della struttura o per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti per via del fatto che ci potrebbero essere delle differenze da Regione a Regione.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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