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STRUMENTI di COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PER I SOGGETTI NON FALLIBILI

La legge 27 gennaio 2012 n° 3 ha introdotto strumenti di composizione della crisi per i soggetti non fallibili (perché non imprenditori commerciali, sotto soglia di fallibilità, debitori persone fisiche), così da consentire loro, a determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero (cosidetto fresh start) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia.

La legge sopracitata, nello specifico, si rivolge a:

  • L’imprenditore non soggetto al fallimento in quanto “ piccolo” imprenditore ai sensi dell’articolo 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;

  • Il debitore civile, ad esempio il professionista, anche in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;

  • Il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Vengono delineate tre procedure che la legge stessa definisce di “ natura concorsuale”.

Due di queste procedure sono simili, per molti aspetti, al concordato preventivo:

  1. Accordo di composizione della crisi, tramite il quale viene proposto ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato da parte di almeno i titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositato in tribunale per il procedimento di omologazione e, in caso di omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditori non aderenti;

  2. Piano del consumatore, redatto sempre con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi e avente le medesime finalità dell’accordo di cui al precedente punto. Differentemente dall’accordo di composizione, tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale , produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;

  3. Procedura di liquidazione dei beni, più vicina invece alla procedura fallimentare, che non produce automaticamente effetti esdebitarori, salvo che non venga attivato uno specifico procedimento su ricorso del debitore e a determinate condizioni.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

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