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Regime di cassa e semplificati: criticità

 

Leggendo con attenzione l'articolo 66 appare naturale effettuare una serie di considerazioni.

1. I ricavi , i dividendi e i proventi finanziari, così come le spese non diversamente regolate, vanno considerati con il criterio di cassa;

2. I ricavi da autoconsumo di beni merce, i proventi derivanti dai fabbricati abitativi, le plusvalenze, le minusvalenze nonchè le sopravvenienze attive e passive vanno, invece, considerati con il criterio di competenza;

3. Le quote di ammortamento sono deducibili con il criterio di competenza, allo stesso modo degli accantonamenti.  All stesso modo, sono deducibili per competenza le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti;

4. I componenti indicati dal comma 3 dell'art. 66, invece, non hanno un ritmo di deduzione ben preciso.

Il comma 7 dell'art. 109 del Tuir per gli interessi attivi e passivi di mora, prevede l'applicazione del regime di cassa. Due possibili spiegazioni alternative possono esere:

- una svista, dimenticanza o distrazione del legislatore, che al riguardo, si sarebbe dimenticato di espungere dall'elenco di una disposizione che funzione (di regola) per cassa una diversa disposizione che funziona, per obbligo, per cassa;

- La volontà di attribuire a ciascuna delle disposizioni riciamate un ritmo di deduzione per competenza, ovvero di cassa, a seconda delle regole vigenti nel Tuir, considerando che le disposizioni sono richiamate nel mondo del reddito di impresa che normalmente funziona per competenza, salvo il richiamo (come nel caso individuato) a specifiche disposizioni.

Oltre alle difficoltà per l'individuazione del criterio generale applicabile alle differenti poste specificatamente citate, l'intevento normativo sembra essere carente anche sotto altri aspetti. Basti pensare ai canoni di leasing che formalmente non sono richiamati assieme agli ammortamenti. Laddove manchi il richiamo specifico,tali spese dovrebbero funzionare con il generale principio di cassa.

La norma, pertanto, latita non soltanto nell'impostazione generale, ma anche nella definizione dei particolari. Appare, quindi, di assoluta urgenza un intervento dell'Agenzia delle Entrate in merito.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

 

 

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