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Accertamento con adesione: validità della notifica

 

 

L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. n° 218 del 1997. Nel dettaglio, l'art. 1 sancisce che l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva può essere definito con lo strumento sopracitato.

In sostanza, una volta ricevuto un accertamento il contribuente potrà (prima di presentare il ricorso in Commissione tributaria e laddove l'atto non sia stato già preceduto da un invito al contraddittorio, presentare un'istanza di accertamento con adesione per una definizione concordata dell'accertamento. Detta istanza va presentata all'Ufficio che ha emanato l'atto entro 60 giorni dalla norifica dell'atto e sospende il termine di per proporre l'eventuale ricorso per 90 giorni. Per comodità si è soliti calcolare, ai fini della presentazione del ricorso successivo all'istanza predetta , 150 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare (a cui va sommato il periodo di sospensione feriale).

Con riguardo alla validità della notifica risulta utile una recente pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 3335 dell' 8 febbraio 2017 ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I Supremi giudici hanno ricordato che le istanze presentate dal privato all'Amministrazione, a mezzo posta raccomandata, hanno natura recettizia; ciò implica che i termini stabiliti per la loro presentazione sono osservate qualora le stesse siano spedite in tempo utile e non ricevute. Ne deriva quindi che, ai fini della presentazione dell'istanza di adesione e della conseguente possibilità di beneficiare dei 90 giorni in più per proporre ricorso, occorre prendere come riferimento la data di spedizione dell'istanza stessa e non quella in cui è stata ricevuta dall'Ufficio, anche se l'invio è stato effettuato a mezzo busta e non in plico.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

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