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ROTTAMAZIONE: convenienza a rottamare ma con moderazione!

E' ormai notorio che, con l'art. 6 del D.L. 193/2016 è sttao introdotto un regime di definizione agevolta dei carichi di ruoli non pagati affidati a Equitalia entro il 31 dicembre 2016.

E' concessa al contribuente la possibilità di estinguere il proprio debito senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le somme aggiuntive INPS.

La richiesta di definizione deve essere inoltrata ad Equitalia entro il 31 marzo 2017 utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'ente sul proprio sito internet.

Esercitando l'opzione vengono automaticamente sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi affidati ad Equitalia assieme ai versamenti di tutte le rate aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

Quindi, all'Agente della riscossione viene inibito:

  • l'avvio di nuove azioni esecutive;
  • l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (mentangono validi quelli già iscritti);
  • la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata già presentata istanza di assegnazione, non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Le automatiche preclusioni alle azioni di Equitalia, con il taglio di sanzioni incluse nei ruoli e gli interessi di mora, potrebbero far sembrare allettantissima l'adesione alla definizione agevolata; purtuttavia, è indispensabile effettuare una preventiva analisi del caso concreto.

Primariamente si doranno ponderare attentamente la disponibilità finanziaria del debitore ed i rischi connessi al mancato perferzionamento della definizione agevolata. In effetti, se da un lato la rottamazione dei ruoli implica lo sgravio della posizione debitoria, dall'altro, il pagamento delle somme residue deve essere effettuato integralmente entro il 2018, potendo essere rateizzato, ma con un massimo di cinque rate di pari importo così suddivise:

  • nel 2017 deve essere versato almeno il 70% degli importi in 3 rate scadenti a luglio, settembre e novembre;
  • nel 2018 deve essere versato il restante 30% in due rate scadenti ad aprile e settembre.

Laddove la rottamazione non si perfezioni per il mancato, parziale oppure ritardato pagamento anche di una sola rata, vengono meno tutti i benefici legati all'esercizio dell'opzione. Questo fatto comporta che, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, ritornano ad essere attivabili tutte le azioni di recupero precedentemente inibite (quali ad esempio ipoteche, fermi, pignoramenti ed espropri) e gli eventuali versamenti restano acquisiti come acconto sul totale nuovamente comprensivo di sanzioni, interessi e altre maggiorazioni. In ultimo, è preclusa ogni ulteriore possibilità di rateazione del debito, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, con la conseguente e definitiva impossibilità di procedere ad una nuova dilazione.

Quindi, riassumendo:

VANTAGGI: CONSISTENTE RIDUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE, INIBIZIONE AZIONI EQUITALIA (fermi, ipoteche etc);

SVANTAGGI: MASSIMO DI 5 RATE (a fronte di rateazioni di 72/120 rate), RISCHIO DI PERDERE OGNI EVENTUALE ULTERIORE RATEAZIONE, LADDOVE SI OMETTA DI PAGARE UNA RATA e CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A NUOVE RATEAZIONI.

Ciò detto, la scelta se aderire o meno DEVE essere sempre preceduta da una ATTENTA ED ACCURATA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, anche in considerazione che le scadenze delle rate della rottamazione possono sovrapporsi con i termini di pagamento delle imposte.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

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