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IMU A SALDO entro il 16 dicembre 2016

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Il versamento della prima rata di IMU per l'anno 2016, il cui termine è scaduto lo scorso 16 giugno 2016,  è stato effettuato applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2015 e le eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno 2016 avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ciò detto, in sede di versamento del saldo IMU 2016 sarà quindi necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze al 28 ottobre 2016.
SOGGETTO PASSIVO IMU
Il possesso di un immobile a titolo di piena proprietà rileva, ai fini dell'IMU, per identificare nel proprietario il soggetto passivo: laddove la proprietà sia gravata da diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) il possesso è identificato nel soggetto titolare di ques'ultimo:
- la proprietà è il diritto reale per antonomasia. L'art. 832 c.c. lo identifica come il diritto di "godere e disporre in modo pieno ed esclusivo " di un bene;
- l'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa e di trarre dalla stessa qualsiasi utilità che essa può dare (ex art. 981 c.c.);
- l'uso è il diritto di servirsi delle cosa e, laddove fruttifera, di raccoglierne i frutti, entro i limiti dei bisogni propri e della propria famiglia da valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto;
- l'abitazione consiste nel diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;
- l'enfiteusi è il diritto di godimento in favore del concessionario (enfiteuta) su un fondo che rimane di proprietà del concedente e attribuisce all'enfiteuta lo stessp potere di godimento che spetta al proprietario concedente;
- la superficie consiste invece nel diritto del proprietario di fare e mantenere al disopra del suo solo una costruzione a favore di altri , che ne acquista la proprietà.
Alla scadenza del diritto di superficie, torna ad operare il principio di accessione, e il proprietario del suolo diviene proprietario anche della costruzione che vi insiste;
- il locatario nell'ambito di un contratto di leasing immobiliare cosi' come disposto dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. N° 23/2011.
Per differenza NON deve essere considerato soggetto passivo il nudo proprietario.IMMOBILI SOGGETTI A IMU
A titolo esemplificativo, gli immobili per i quali deve essere versata l'imposta entro il 16 dicembre sono:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le biatazioni di lusso);
- le abitazioni tenute a disposizione (c.d. seconde case);
- le abitazioni concesse in locazione;
- le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti;
- le pertinenze diverse da quelle che eneficano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;
- gli altri fabbricati non abitativi (ad esempio, gli immobili delle imprese, gli uffici privati e studi privati), diversi dai fabbricati, diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali(IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- i terreni agricoli (tranne che per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).
Si precisa, a questo proposito, che a far data dal 2016 non sono più soggetti all'IMU i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta è dovuta per le sole unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, accatastate in A/1, A/8 o A/9.
MODALITA' DI VERSAMENTO
L'imposta dovuta può essere versata con una delle seguenti modalità:
- per l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016;
- in due rate, di pari importo, da pagare rispettivamente entro il 16 giugno 2016, a titolo di acconto, ed entro il 16 dicembre 2016, a titolo di saldo.
Per il versamento va utilizzato il modello F24 da compilare nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, indicando il codice catastale identificativo del comune nel cui territorio sono situati gli immobili reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice tributo 3918 (denominato IMU-imposta municipale propria per gli altri fabbricati- COMUNE").
Nella stessa riga va indicato, inoltre, il numero degli immobili per i quali si esegue il versamento, l'anno rispetto al quale si effettua il versamento ("2016") ed infine l'importo del versamento dovuto.
 
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
 
 
 
 
                  
 
 

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