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La distribuzione degli utili nelle Società di Persone

Nelle Società di Persone uno dei comportamenti maggiormente diffusi è quello dell'erogazione di un acconto sugli utili in corso di generazione, ritenendo che per questo modello societario l'operazione sia possibile mentre il disposto normativo non sembra affatto autorizzarlo.

In effetti l'art. 2262 cod. civ. statuisce che condizione per la distribuzione degli utili è la approvazione del bilancio. Solo dopo questo atto sociale il socio ha la possibilità di percepire la sua quota di utili.

Lo stesso articolo, al contempo, annovera la possibilità di riportare nello statuto una clausola che permetta la erogazione di somme in acconto sugli utili.

Laddove i detti utili siano inesistenti i conseguenti riflessi non andrebbero ad interessare soltanto i rapporti tra i soci ma andrebbero a coinvolgere anche gli interessi dei terzi creditori. Purtuttavia, il principio di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali rende, senza alcun dubbio, meno consistente il danno subito dai terzi. La stessa Cassazione (Sentenza n° 38529/2009) ha sancito che la responsabilità illimitata dei soci attenua il danno dei creditori e l'eventuale ripartizione illegale di utili in epoche molto precedenti alla sentenza di fallimento è stata giudicata dalla Cassazione circostanza non idonea a contestare la distrazione di somme di denaro anteriori alla approvazione del bilancio. In precedenza la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n° 10786/2003) ammettendo la distribuzione ai soci di somme a titolo di utili conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche precedenti all’approvazione del progetto di bilancio (rendiconto)e pertanto, in assenza di detta clausola un socio di una società che avesse ricevuto utili prima dell’approvazione del bilancio potrebbe essere chiamato in causa dal socio dissenziente.

Non vi è dubbio, tuttavia, che nella prassi operativa la clausola sopracitata è raramente presente negli statuti societari, mentre, al contrario, è alquanto frequente la procedura di distribuire acconti sugli utili. A tal proposito risulta utile riferirsi all’articolo 2315 cod. civ. in base al quale non farsi luogo alla ripartizione di somme fra i soci se non con utili realmente conseguiti e, qualora ciò non avvenisse, sarebbe senz’altro configurabile il reato di natura contravvenzionale di cui all’art. 2627 cod. civ., che è certamente operante in presenza di società di persone.

Sul punto sia la dottrina che la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il socio sia tenuto alla restituzione poiché la distribuzione in questione deve considerarsi effettuata a condizione che realmente alla chiusura dell’esercizio gli utili risultino esistenti e in quantità almeno pari agli acconti versati.

Altro tema oggetto di analisi riguarda i rapporti interni tra i soci. Se l’utile è stato realmente conseguito appare in tutta evidenza dalle norme che regolano la ripartizione per le società di persone, che il socio ha il diritto alla percezione. L’art. 2262 stabilisce che ciascun socio ha diritto a percepire gli utili relativi alla sua partecipazione dopo che sia stato approvato il rendiconto. L’art. 2303 del cod. civ., inoltre, afferma (al contempo) che non può darsi luogo a ripartizione di somme tra i soci, se non per utili realmente conseguiti e, in secondo luogo, che in presenza di perdite del capitale sociale non può darsi luogo a ripartizione di utili finchè il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita subita.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

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