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Prescrizione cartelle equitalia, tutto quello che devi sapere

Burocrazia 

Le cartelle che Equitalia spedisce per riscuotere un credito, infatti, sono soggette a prescrizione e dunque possono non essere pagare se è trascorso un certo numero di anni dal momento in cui è maturato il credito di cui viene richiesto il pagamento.

Tra le indicazioni che le cartelle devono riportare, infatti, oltre all’elenco degli importi richiesti e alla loro causale vie è anche l’anno in cui quegli importi sono maturati ed è proprio da quell’anno che scatta la prescrizione

La prescrizione rende inesigibili le somme richieste dopo precise scadenze e questo significa che le cartelle devono essere pagate 3 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui ha avuto origine il credito richiesto se si tratta di bollo auto; entro 5 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è maturato il credito richiesto se si tratta di contributi INPS e INAIL, di contributi relativi alla gestione separata, di imposte locali (Tasi, Tari, Tosap, Ici e Imu), di multe stradali o di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi e altre sanzioni; entro 10 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è sorto il credito richiesto se si tratta Irpef, Iva, imposta di registro, canone Rai.La scadenza dei 3, 5 o 10 anni è riferita al 31 dicembre del terzo, quinto o decimo anno. Nel caso di diritti vantati da Camere di Commercio è dubbio se la prescrizione sia di 10 anni o di 5 (come qualche tribunale ha talora sentenziato). 

La prescrizione può essere interrotta da Equitalia attraverso raccomandata a/r o con Posta certificata (la posta semplice invece non interrompe la prescrizione) con cui venga notificata la medesima cartella di pagamento o un’intimazione di pagamento o un atto di pignoramento o (ma quest’ultimo caso è dubbio)  il preavviso di iscrizione di fermo del veicolo o di ipoteca sull’immobile. In ciascuno di questi 4 casi il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo alla notifica.

La prescrizione può essere scissa all’interno di una stessa cartella nel caso in cui quest’ultima richieda il pagamento di crediti soggetti a termini di prescrizione diversi. Ove una cartella richieda pagamenti di crediti in parte già prescritti ed in parte ancora no, essa resta valida solo per questi ultimi, mentre non occorre darle corso per i primi.

La prescrizione è sempre di 10 anni se la cartella viene contestata davanti a un giudice, perché in questo caso scatta il termine di prescrizione della sentenza (definitiva) con cui il giudice ha deciso e tale termine è appunto di 10 anni che decorrono dal momento in cui il verdetto è definitivo (non può cioè essere più contestato davanti a un altro giudice).

In caso di smarrimento della cartella si può sempre chiedere allo sportello di Equitalia la stampa dell’estratto di ruolo e se quest’ultimo indica delle cartelle che il contribuente ritiene non essergli state mai notificate, può essere impugnato davanti al giudice. 

Quando la prescrizione è compiuta, ogni azione intrapresa da Equitalia può essere bloccata con un ricorso al giudice ma è sempre bene attivarsi anzitutto per far rilevare che la prescrizione è compiuta, chiedendo lo sgravio della cartella di pagamento. Tale richiesta può essere inviata tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata a chi vanta il credito e si è rivolto ad Equitalia per ottenerlo e alla stessa Equitalia, per conoscenza, e può essere presentata in carta semplice, esente da bollo, firmata dallo stesso contribuente senza bisogno di difensore tecnico. Tale iniziativa non compromette la possibilità di ricorrere davanti ad un giudice, ricorso che resta necessario nel caso i destinatari della richiesta stessa non diano risposta (perché in questo caso il silenzio non vale assenso).
 

 

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Redazione di Rete Commercialisti