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Fiscalità auto aziendali 2014: detrazione Iva e deduzione ai fini Irpef ed Ires

Fisco e Tributi 

La tassazione dell’auto aziendale ai fini Ires, Iva ed Irpef, che sia intestata alla società o impresa o al libero professionista con partita Iva, non prevede un unico regime di deduzione dei costi o di detrazione Iva in quanto è necessario prendere in considerazione alcuni parametri per definirne la percentuale di deduzione, le modalità di calcolo del costo deducibile e il grado di inerenza che vi permette di detrarre per esempio il 100% o solo il 40% dell’Iva sulle autovetture e vediamo insieme come

 

L’auto è strumentale all’attività o è un uso promiscuo? Questa la prima domanda da porsi

Prima distinzione che va fatta per coloro che si trovano davanti a valutare il regime di deducibilità di un’auto è quello di verificarne il grado di strumentalità, in quanto l’Agenzia delle Entrate in un risoluzione ha individuato alcuni esempi per circoscrivere la piena deducibilità dei costi dell’auto alle autovetture, veicoli, automezzi esclusivamente strumentali all’attività, intendendosi con ciò solo quelli squisitamente strumentali allo svolgimento dell’attività come per esempio le auto per le autoscuole, o aggiungo motorini o auto per i pony express.

Al nesso teorico che collega il veicolo allo svolgimento dell’attività vi deve essere anche un nesso pratico ossia il mezzo deve essere effettivamente utilizzato per l’attività.

 

UTILIZZO ESCLUSIVO

Se superate questi due requisiti richiesti allora potete portare a casa il 100% del costo ai fini Ires (la cui aliquota ricorda è del 27,5% per cui per ogni 1.000 euro il vostro risparmio netto finanziario sarà di 275 euro) e ai fini Iva del 21%, per cui sui 1.000 euro di prima i 210 che vi applicheranno ai fini IVA li recupererete nella liquidazione IVA periodica mensile o trimestrale successiva. Tuttavia con la modifica dell’articolo 164 del Tuir avvenuta nel 2012 e a valere qudini sui costi di competenza (nel caso delle aziende e società) o per cassa (nel caso di liberi professionisti o lavoraori autonomi titolari di partita Iva), si assiste ad una diminuzione delle deduzioni dei costi delle auto che scendono:

Deduzione costi auto per le imprese dal 2013

Dal 40% al 27,5% di deduzione per le società con la riforma Fornero che sono ulteriormente ridotte fino al 20% dal primo gennaio 2013 con l’entrata in vigore delle Legge sulla Stabilità 2013 che interviene su questa fattispecie e altre e vediamo in sintesi quali.

Le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del peirodo di imposta sono deducibili nella misura del 70% in luogo del precedente 90% valido fino al 31 dicembre 2012. Quelle invece in utilizzo ai professionisti scendono addiritutti dal 40% al 20% sempre a far data dal primo gennaio 2013.

Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio invece la percentuale scende dal precedente 90% all’80 per cento.

Inoltre come elemento di novità che con il Decreto Semplificazioni n. 16 del 2012, a decorrere dai contratti, stipulati dal 29 aprile 2012 i canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili (comprese auto e moto ma esclusi gli immobili per intenderci) saranno deducibili senza il vincolo della durta sia ai fini Ires ossia per le società, sia per i lavoratori autonomi e professionisti .

 

UTILIZZO PROMISCUO

Se non superate i due requisiti di cui sopra il discorso si complica in quanto l’utilizzo diviene promiscuo e a quel punto sono introdotte una serie di limitazioni alla deduzione del costo delle auto o veicoli aziendali che incidono direttamente tanto sul valore massimo deducibile per automezzo, tanto nella percentuale di deduzione ai fini Ires ed Iva.

Infatti nel caso di utilizzo promiscuo dell’auto prima di tutto sarà ammesso in deduzione il costo dell’auto nei limiti del costo di euro 18.075,99 per cui se acquistate con un prezzo più elevate ricordate che con la deduzione più in là non potete andare e questo a mio avviso è una limitazione che non trova una giustificazione logica al momento, in quanto non è detto che mi sia sufficiente per lo svolgimento dell’attività spendere così poco p semplicemente che io voglia spendere di più per un mezzo strumentale. Quindi occhio al calcolo di convenienza nell’acquisto di auto di prezzo più elevato. Stesso importo vale ai fini fiscale nel caso di auto in leasing. L’unico caso in cui non opera il limite dei 18 mila euro è quello per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente.

Dal 2013 la percentuale di deduzione dei costi delle autovetture aziendali o per i lavoratori dipendenti o autonomi scende al 27,5% al 20%. Per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti assistiamo alla diminuzione al 70% ai fini Ires.

Restano fuori dalla modifica normativa invece le percentuali di deduzioni dei costi auto viste per gli agenti ed i rappresentanti di commercio che restano ferme all’80% ai fini Ires/irpef.

Per utilizzo promiscuo si intende anche una macchina (non immatricolata come autocarro) che viene messa a disposizione dell’azienda in quanto l’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento non sarebbe in grado di provare con certezza che quell’auto la sera non viene usata da un dipendente (alcuni direbbe neanche il contrario potrebbe provare…) e allora conseguentemente a mio modesto avviso sarebbe opportuno considerare tale veicolo come utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività.

 

IRAP

Ai fini Irap troviamo il medesimo trattamento riscontrato ai fini IRES per cui qualora risulteranno soddisfatti i criteri di imputazione civilistica in bilancio il costo rientrerà nella determinazione della valore della produzione netta e pertanto sarà deducibile anche ai fini Irap.

Importante: il concetto di auto aziendale utilizzata promiscuamente non deve essere confuso con auto aziendale concessa in uso al dipendente che prevede un trattamento fiscale diverso, e che potete approfondire con lo specifico articolo dedicato.

Consulta anche l’articolo dedicato al trattamento fiscale del noleggio auto che nel caso di società prevede un regime di deduzione del costo massimo limitato ad euro 3.615,20 annue. O potete anche consultare le nuove modalità di disporre dell’auto, come per esempio il noleggio a lungo termine.

 

Quali costi rientrano nell’ambito della deduzione per il costo e per la detrazione ai fini IVA?

Rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli spesi non solo per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per cui anche carburanti, lubrificanti, meccanico, revisione periodica, Telepass, autostrade, caselli, ecc. e sempre con le modalità ed i limiti visti per il mezzo a cui si riferiscono e su cui sono effettuate.

Discorso a parte merita il trattamento fiscale dell’auto per i professionisti  titolari di partita Iva che potranno destinare alla propria attività un solo automezzo (auto o motorino). Per questi ultimi consiglio anche di leggere l’articolo dedicato alle auto e Redditometro, molto in voga ultimamente.

Ulteriore precisazione va fatta sul trattamento fiscale auto per gli agenti di commercio e rappresentanti che godono di percentuali di detrazione del costo ai fini irpef e di detrazione ai fini Iva più elevato per via del più intenso sfruttamento del mezzo.

 

 

 

IN BREVE

Uso Promiscuo

Il cambiamento più importante riguarda la deduzione dei costi di acquisto, ridotto al 20% dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013, da applicarsi anche per i costi “extra-benefit” delle auto in uso agli amministratori. La deduzione era passata dal 40% al 27,5% con la Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) per poi scendere al 20% con la Manovra economica (Legge n.228/2012).

L’importo massimo di deduzione è sceso da 7.230,40 euro a 4.970,90 fino a arrivare oggi a 3.615,20 euro (costo fiscale 18.075,99 euro). Per i noleggi a lungo termine la deduzione massima è di 994,18 euro all’anno (costo fiscale 3.615,20 euro).

Fringe benefit aziendali: come si calcolano le tasse

In questo caso ricadono tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 Kg, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto e il cui utilizzo non sia esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.

In caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più di 183 giorni l’anno, la deducibilità dei costi passa al 70%, contro il vecchio 90%. Il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente.

 

Uso Esclusivo

Nel caso di auto finalizzate al solo utilizzo aziendale, ovvero acquistate intestandole all’azienda per poi darle in usufrutto ai dipendenti, è stata apportata una riduzione delle detrazioni pari a -31,25%. A fronte di questa riduzione, spesso per le imprese può diventare più conveniente passare al rimborso chilometrico (km per tariffa ACI) da erogare ai dipendenti in caso di trasferte effettuate con le vetture personali, non essendo queste  tassate in capo al percettore ed essendo previsto per il costo sostenuto dall’impresa la piena deducibilità IRES o IRPEF.

Beni ai soci per uso privato: la corretta tassazione

Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.

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Redazione di Rete Commercialisti